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Cos'è il modello 730

Il 730 è il modello per la dichiarazione dei redditi  destinato ai lavoratori dipendenti e pensionati. Il modello 730 presenta diversi vantaggi: anzitutto il contribuente non deve eseguire calcoli e poi ottiene il rimborso dell'imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione; se, invece, deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione o dalla pensione.

Se molto spesso si presenta il 730 perché "conviene" e si hanno spese detraibili o deducibili (dalle spese sanitarie agli interessi del mutuo o i vari bonus casa), va ricordato che gli unici contribuenti esonerati sono quelli che hanno esclusivamente redditi da abitazione principale o altri fabbricati non locati (quelli esenti imu), da lavoro dipendente e da pensione corrisposti da un unico sostituto d'imposta, redditi soggetti ad imposta sostituiva con esclusione della cedolare secca (es interessi sui Bot) o ritenuta alla fonte (interessi cui conti correnti).

Ma attenzione: la dichiarazione deve comunque essere presentata se le addizionali all'Irpef non sono state trattenute o sono state trattenute in misura inferiore a quella dovuta. Chi ad esempio nell'anno precedente ha percepito l'indennità di disoccupazione, oppure chi lavora come colf/badante, fa bene a verificare la corretta applicazione delle detrazioni applicate presentando la dichiarazione.

Anche chi al momento della presentazione non ha un sostituto d'imposta può fare il 730, in caso di credito il rimborso verrà erogato direttamente dall'Agenzia delle entrate, in caso di debito si pagherà con F24.

 

Tutte le spese sostenute nel 2022
che possono darti un risparmio fiscale con la dichiarazione 2023!

 

Tracciabilità dei pagamenti
Attenzione! Dall’anno d’imposta 2021 la detrazione degli oneri, spetta a condizione che la spesa sia sostenuta con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili. La disposizione non si applica alle detrazioni relative alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
Il contribuente dimostra l'utilizzo del pagamento «tracciabile» mediante prova cartacea della transazione con ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA. In mancanza di tale documentazione si può ricorrere all'annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione.

Dal 2020 per chi possiede un reddito compreso tra i 120.000 e i 240.000 € le detrazioni fiscali degli oneri sono ridotte progressivamente fino ad azzerarsi al superamento dei 240.000 €. Fanno eccezione le spese sanitarie e i mutui che restano spettanti in misura piena.


Casa

Se sei in affitto
Detrazione di € 300 se il reddito complessivo non supera € 15.494 e di € 150 se il reddito complessivo è compreso tra € 15.494 e € 30.987. 
Con contratto a canone concordato: detrazione di € 496 se il reddito complessivo non supera € 15.494 e di € 248 se il reddito complessivo è compreso tra € 15.494 e € 30.987. 
Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza nel comune di lavoro o limitrofo (per i primi 3 anni, se trasferiti ad almeno 100km e in regione diversa): detrazione di € 992 se il reddito complessivo non supera € 15.494 e di € 496 se il reddito complessivo è compreso tra € 15.494 e € 30.987. 
Giovani inquilini fino a 31 anni che si trasferiscono dall’abitazione principale dei genitori: detrazione del 20% del canone fino a un massimo di 2.000 euro se il reddito complessivo non supera € 15.494.

Se sei Proprietario
Mutuo: puoi detrarre il 19% sugli interessi passivi pagati fino a un massimo di € 4.000 per l'acquisto e fino a € 2.582 per costruzione o ristrutturazione della tua abitazione principale.
Intermediari: Puoi detrarre il 19% su una spesa massima di € 1.000 se ti sei servito di un'agenzia immobiliare per l’acquisto dell’abitazione principale. 

Se hai una casa che dai in locazione: conosci le agevolazioni fiscali in base al tipo di contratto e l’opzione più vantaggiosa per te tra il regime di tassazione ordinario e la cedolare secca? Siamo a tua disposizione per una consulenza personalizzata e per assisterti in tutti gli adempimenti con il nostro servizio locazioni!  

Ristrutturazione-risparmio energetico-bonus mobili (rimborsato in 10 rate annuali)

Bonus Facciate: per le spese relative agli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 60% dell’intera spesa sostenuta.
Recupero edilizio: puoi detrarre il 50% delle spese sostenute per la ristrutturazione su una spesa massima di € 96.000 La detrazione può arrivare all’80% se la ristrutturazione riduce il rischio sismico.
Risparmio energetico: puoi detrarre il 65% delle spese sostenute per interventi di efficientamento energetico. La spesa massima varia in base al tipo di intervento.
Bonus mobili: puoi detrarre il 50% delle spese sostenute per acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (classe A+ o A per i forni con etichetta energetica) fino a un massimo di € 10.000 destinati a immobile oggetto di ristrutturazione tra il 1 gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022.
Bonus verde: puoi detrarre il 36% su una spesa massima di € 5.000 per interventi di “sistemazione a verde” di giardini o aree scoperte, recinzioni, impianti di irrigazione, pozzi e include la progettazione e manutenzione connesse alla realizzazione delle opere (rimborsato in 5 rate annuali). 
Condominio: si possono detrarre anche gli interventi sulle parti comuni del condominio: 50% per la manutenzione ordinaria, fino al 75% per la riqualificazione energetica in base al miglioramento della prestazione, il 36% per il bonus verde e fino all’85% per interventi antisismici.

Detrazione del 50% sui costi d'installazione delle colonnine di ricarica per le auto elettriche, a servizio di condomini o delle singole abitazioni.

Superbonus (rimborsato in 4 rate annuali)
A fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (cd. interventi "trainanti") nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi "trainati"), spetta una detrazione pari al 110% della spesa sostenuta. In entrambi i casi, gli interventi devono essere realizzati sotto la supervisione di un tecnico che si occupa di redigere e trasmettere le dovute asseverazioni ed è richiesta l’apposizione del visto di conformità da parte di un intermediario abilitato, tra i quali anche il Caf CISL

Sostituzione gruppo elettrogeno di emergenza: è prevista una detrazione del 50% per le spese sostenute per la sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.
Bonus acqua potabile: Per razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica, è previsto un credito d'imposta del 50% delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare, finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti. Puoi risparmiare fino a 1.000 euro per ogni unità immobiliare

Spese Assicurative: detrazione del 19% per le assicurazioni contro eventi calamitosi.

Famiglia

Abbonamento al trasporto pubblico
Puoi detrarre il 19% su una spesa massima di € 250 per gli abbonamenti ai mezzi pubblici locali, regionali e interregionali.

Spese assicurative
Puoi detrarre il 19% per i premi pagati per l’assicurazione vita, infortunio, rischio non autosufficienza su un limite massino di € 530 o € 1291,14 euro in base al tipo di polizza.

Contributi previdenziali-assistenziali
Deduzione (dal 23% al 43%, in base al reddito) per i contributi versati da lavoratori autonomi, agricoli, ricongiunzione, fondo casalinghe e riscatto anni di laurea. 
Se il riscatto della laurea è per un familiare a carico spetta una detrazione del 19%. 
I contributi per la previdenza complementare, non dedotti in busta paga, sono deducibili fino a un massimo di € 5.164,57.

Detrazione del 50% in 5 nni per i contributi versati per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (c.d. pace contributiva).

Contributi collaboratori domestici
I contributi versati per colf, badanti, babysitter ecc sono deducibili (dal 23% al 43%, in base al reddito) fino a un massimo di € 1549,37.

Adozione internazionale
Deduzione (dal 23% al 43% in base al reddito) per il 50% della spesa sostenuta.

Assegni mantenimento ex coniuge
Deduzione (dal 23% al 43% in base al reddito) dell’intero importo corrisposto all’ex coniuge.

Spese funebri
Detrazione del 19% su un importo massimo di spesa di € 1.550 riferito a ciascun decesso.

Figli

Scuola e sport

Rette asilo nido (pubblici e privati)
Puoi detrarre il 19% su un importo massimo di € 632 per figlio.

Spese di istruzione
Puoi detrarre il 19% sulle spese sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia, primarie e secondarie per un importo massimo di € 800 per ciascun alunno. Rientrano in questa voce, se deliberate dall'istituto scolastico in funzione della frequenza, anche le spese per gite, assicurazione, altri contributi finalizzati all'ampliamento dell'offerta formativa. 
Universitàpuoi detrarre il 19% sulle spese per frequenza di corsi di laurea-perfezionamento sull’intero importo per le università statali e su un importo definito dal MIUR per gli istituti non statali. Detrazione del 19% anche per il canone di affitto per gli studenti fuori sede, fino a un massimo di € 2.633. 

Conservatori e AFAM(Istituzioni Alta Formazione Artistica Musicale Coreutica) puoi detrarre il 19% della spesa fino a un massimo di 1000 e per per i figli di età compresa tra i 5 e 18 anni i contribuenti con reddito non superiore a 36.000 euro.

Studenti con diagnosi di DSA (disturbo specifico dell'apprendimento):
Puoi detrarre il 19% delle spese sostenute nel 2018 per l’acquisto di strumenti utili all’apprendimento, fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado. 

Erogazioni
Puoi detrarre il 19% per le erogazioni liberali in favore degli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado, senza limite d’importo. 

Attività sportive
Puoi detrarre il 19% su una spesa massima di € 210 per figlio di età compresa tra i 5 e 18 anni.

Salute

Quest’anno con il prelievo della tua dichiarazione precompilata il Caf ti aiuta a recuperare il massimo della detrazione per le spese sanitarie sostenute nel 2022. Spese sanitarie
Puoi detrarre il 19% per le spese superiori a € 129,11 per farmaci, ticket, degenze ospedaliere, prestazioni specialistiche/chirurgiche, analisi, cure termali, dispositivi medici (inclusi occhiali e lenti da vista) con marchio CE. 

Spese veterinarie
Puoi detrarre il 19% sulle spese comprese tra € 129,11 e € 500 sostenute per la cura di animali da compagnia. Detrazione di € 1.000 per il mantenimento dei cani guida.

In caso di disabilità
Deduzione (dal 23% al 43%, in base al reddito) per le spese mediche generiche e di assistenza specifica sostenute nell’interesse proprio o di familiari, anche se non fiscalmente a carico.
Puoi detrarre il 19% sulle spese per facilitare integrazione e autosufficienza: acquisto mezzi necessari all’accompagnamento e deambulazione, acquisto veicoli, sussidi tecnici informatici, eliminazione barriere architettoniche, accompagnamento in ambulanza, servizi di interpretariato in caso di sordità, acquisto e mantenimento cane guida per non vedenti.
Puoi detrarre il 19% sulle spese per addetti all’assistenza personale (es. badanti) in caso di non autosufficienza, su un tetto massimo di spesa di € 2.100 per i contribuenti con reddito inferiore a € 40.000. La detrazione spetta anche se la spesa è sostenuta nell’interesse di familiari non fiscalmente a carico.
Puoi detrarre il 19% su una spesa massima di € 750 per assicurazioni sulla vita a tutela di persone con grave disabilità (beneficiari).

EROGAZIONI LIBERALI

Le erogazioni a favore di Onlus, associazioni di volontariato, enti del terzo settore, partiti politici, possono essere detratte dal 26% al 35% per una spesa massima di € 30.000.
Per i versamenti alle Onlus, si può beneficiare della deduzione su un importo massimo pari al 10% del reddito.

È previsto un credito d'imposta del 65% per le erogazioni a favore di interventi su edifici e terreni pubblici, manutenzione , restauro o realizzazione di impianti sportivi pubblici (Sport Bonus), beni culturali pubblici (Art Bonus).

 

 

 

 

Documenti necessari

Per una corretta e rapida compilazione è necessario presentarsi al CAF con tutta la documentazione

DATI DEL CONTRIBUENTE

  • Fotocopia codice fiscale del contribuente, del coniuge e dei familiari a carico, anche per i familiari di extracomunitari
  • Dichiarazione dei redditi dell'anno precedente (730 o Redditi), compresa la Certificazione Unica, eventuali deleghe di versamento
  • Modello F24
  • Dati del datore di lavoro che effettuerà il conguaglio
  • Fotocopia documento del dichiarante/richiedente

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE/PENSIONE E ASSIMILATI

  • Certificazione Unica
  • Certificato delle pensioni estere
  • Assegni periodici percepiti dal coniuge, in base a sentenza di separazione o divorzio
  • Attestazione del datore di lavoro, delle somme corrisposte a COLF o BADANTI

ALTRI REDDITI

  • Corrispettivi per lottizzazione terreni o cessione di immobili avvenuti negli ultimi 5 anni
  • Redditi diversi percepiti dagli eredi

TERRENI E FABBRICATI

  • Visura catastale
  • Atti o contratti di compravendita, donazione, divisione, successione
  • Contratti di locazione Legge 431/98
  • Canone da immobili affittati
  • Copia F24 di versamento IMU pagati nel 2022 (con il relativo calcolo, se disponibile)

Per chi ha scelto la cedolare Secca: ricevuta della raccomandata inviata all'inquilino, copia del contratto, eventuale F24, modello SIRIA, Modello 69

ELENCO SPESE DETRAIBILI O DEDUCIBILI

TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI: ricevuta bancomat/carte di credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA. In mancanza di tale documentazione si può ricorrere all'annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.Fanno eccezione le spese per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Casa

  • Contratto di locazione, per le persone che vivono in affitto
  • Quietanza di versamento degli interessi per mutui casa, atto di acquisto, atto di mutuo
  • Fatture pagate al notaio per l'atto di acquisto e la stipula del mutuo stesso
  • Fattura pagata ad agenzie immobiliari per l'acquisto della prima casa
  • Tutta la documentazione per la detrazione per il bonus facciate e le ristrutturazioni edilizie: fatture, bonifici, concessioni, autorizzazioni, comunicazioni inizio lavori
  • Tutta la documentazione per spese di risparmio energetico, fatture, bonifici e la ricevuta dell'invio della comunicazione all'ENEA
  • Per gli interventi che rientrano nel Superbonus, 110% puoi consultare qui l’elenco dettagliato
  • Bonus mobili per arredo immobili ristrutturati (le spese sostenute devono essere state effettuate tra il 1 gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022): documentazione che attesti l'avvio delle opere di ristrutturazione, fatture relative alle spese sostenute per l'arredo con l'indicazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti; ricevute dei bonifici bancari o postali relativi al pagamento delle fatture, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente
  • Acquisto abitazione principale in leasing:  contratto di leasing, certificazione rilasciata dalla società di leasing attestante ammontare dei canoni pagati, cutocertificazione nella quale si dichiara di aver adibito l'immobile ad abitazione principale entro un anno dalla consegna

Figli

  • Ricevute o quietanze di versamento di contributi per iscrizione ragazzi ad attività sportive dilettantistiche (palestra, piscina...)
  • Contratti di locazione pagati per studenti universitari fuori sede o convitti, attestato di frequenza al corso di laurea
  • Rette pagate per l'asilo nido
  • Spese di istruzione per la frequenza di:
    • scuole materne, elementari, medie inferiori e superiori (tasse, contributi, mensa)
    • corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri

Ex coniuge

  • Assegni periodici versati o percepiti dall'ex coniuge
  • Sentenza di separazione
  • Codice fiscale dell'ex coniuge

Assicurazione e previdenza

  • Contratto stipulato e quietanza di versamento assicurazione: vita, infortuni, rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana a tutela delle persone con disabilità grave, rischio di eventi calamitosi su unità immobiliari ad uso abitativo, anche nel caso in cui l’assicurazione sia stipulata contestualmente alla cessione del credito d’imposta relativo agli interventi sisma bonus al 110% ad un’impresa di assicurazione
  • Contributi versati per assicurazione obbligatoria INAIL contro gli infortuni domestici (assicurazione casalinghe)
  • Ricevute versamento contributi previdenziali obbligatori o facoltativi
  • Quietanza di versamento a Fondi di previdenza complementare

Spese mediche

Quest’anno con il prelievo della tua dichiarazione precompilata il Caf ti aiuta a recuperare il massimo della detrazione per le spese sanitarie sostenute nel 2022. Rivolgiti a Noi.

 

  • Parcelle per visite mediche generiche o specialistiche
  • Scontrini della farmacia (ticket, farmaci da banco, medicinali, omeopatia)
  • Spese odontoiatriche o oculistiche (occhiali, lenti a contatto e liquidi)
  • Documentazione attestante la marcatura CE per i dispositivi medici (inclusi occhiali da vista)
  • Ticket ospedalieri/sanitari o per esami di laboratorio
  • Ricevute per interventi chirurgici, degenze e ricoveri
  • Ricevute per acquisto protesi sanitarie
  • Ricevute per spese sanitarie sostenute all'estero
  • Spese per soggetti con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA)
  • Spese sanitarie per portatori di handicap (mezzi necessari all'accompagnamento, deambulazione, sollevamento o sussidi informatici)
  • Spese per veicoli per i portatori di handicap (autoveicoli o motoveicoli)
  • Documentazione comprovante il costo per la badante
  • Spese veterinarie

 

Erogazioni liberali

  • Documentazione/ricevute versamenti effettuati a favore di: Onlus, Ong, OdV e Aps, Istituzioni religiose, TRUST e Fondi Speciali, Partiti politici, Istituti scolastici, beni culturali pubblici (Art bonus), impianti sportivi pubblici (Sport bonus) etc.

Altro

  • Ricevute versamenti contributivi all'INPS per lavoratori domestici
  • Spese per l'acquisto di cani guida
  • Tasse consortili
  • Spese funebri
  • Abbonamento trasporto pubblico
  • Sostituzione gruppo elettrogeno di emergenza
  • Bonus acqua potabile

Chi può presentarlo

Possono utilizzare il Modello 730 i contribuenti che sono:

  • pensionati o lavoratori dipendenti (compresi coloro per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale);
  • soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (quali il trattamento di integrazione salariale, l’indennità di mobilità, ecc.);
  • soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
  • sacerdoti della Chiesa cattolica;
  • giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
  • soggetti impegnati in lavori socialmente utili. I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno possono presentare il Mod. 730:
  • al sostituto d’imposta se il rapporto di lavoro è in essere almeno nel periodo di consegna del modello per la liquidazione delle imposte;
  • ad un centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti (Caf-dipendenti) o ad un professionista abilitato se il rapporto di lavoro è in essere almeno nel periodo di consegna del modello per la liquidazione delle imposte e si è a conoscenza dei dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio.

Possono utilizzare il Mod. 730, presentandolo ad un Caf-dipendenti o ad un professionista abilitato, i soggetti che nell’anno di imposta posseggono soltanto redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir – definiti redditi di collaborazione coordinata e continuativa – almeno nel periodo di consegna del modello per la liquidazione delle imposte e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio.

I soggetti che devono presentare la dichiarazione per conto delle persone incapaci, compresi i minori, possono utilizzare il Mod.730, se per questi contribuenti ricorrono le condizioni sopra indicate.

Il modello 730 può essere utilizzato per dichiarare le seguenti tipologie di reddito:

  • redditi di lavoro dipendente;
  • redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
  • redditi dei terreni e dei fabbricati;
  • redditi di capitale;
  • redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA;
  • alcuni dei redditi diversi;
  • alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.

Non possono utilizzare il 730 e devono presentare il Modello Redditi, i contribuenti che nell’anno di imposta hanno posseduto:

  • redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione;
  • redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
  • redditi “diversi” non compresi tra quelli indicati nel quadro D, rigo D4 (ad es. proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende, proventi derivanti dall’affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende).

Non possono, inoltre, utilizzare il Modello 730 730 i contribuenti che:

  • devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: Iva, Irap, sostituti d’imposta modelli 770 ordinario e semplificato (ad es.,imprenditori agricoli non esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione Iva, venditori “porta a porta”);
  • non sono residenti in Italia nell’anno in corso e/o precedente;
  • devono presentare la dichiarazione per conto dei contribuenti deceduti;
  • nell’anno di imposta percepiscono redditi di lavoro dipendente erogati esclusivamente da datori di lavoro non obbligati ad effettuare le ritenute d’acconto (ad es. collaboratori familiari e altri addetti alla casa);
  • nell’anno di imposta hanno realizzato plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate.

 

Chi è esonerato

La presentazione della dichiarazione dei redditi non sempre è obbligatoria, l'obbligo viene meno nei casi in cui non ci siano imposte da versare o siano state già interamente e correttamente trattenute dal sostituto d'imposta oppure perché le imposte non sono dovute in origine (nel caso di redditi esenti, come le pensioni di invalidità).Anche in caso di esonero però può essere presentata per dichiarare eventuali spese sostenute o fruire di detrazioni o per chiedere rimborsi relativi a crediti o eccedenze di versamento che derivano dalle dichiarazioni degli anni precedenti o da acconti.

In generale, i contribuenti esonerati sono quelli che hanno esclusivamente redditi da abitazione principale o altri fabbricati non locati (quelli esenti imu), da lavoro dipendente e da pensione corrisposti da un unico sostituto d'imposta, redditi soggetti ad imposta sostituiva (es interessi sui Bot) con esclusione però della cedolare secca o redditi soggetti a ritenuta alla fonte (interessi cui conti correnti).
Ma attenzione: la dichiarazione deve comunque essere presentata se le addizionali all'Irpef non sono state trattenute o sono state trattenute in misura inferiore a quella dovuta.
In particolare chi lavora come colf/badante e può aver diritto al bonus Irpef di 80 euro mensili che verrà riconosciuto presentando la dichiarazione.

Chi nell'anno precedente ha percepito l'indennità di disoccupazione, fa bene a verificare la corretta applicazione delle detrazioni applicate.
Sempre in caso di disoccupazione, chi nell'anno precedenete ha percepito sia lo stipendio che l'indennità, avrà due CU (Certificazione unica, ex modello CUD): una del datore di lavoro e una dell'Inps e in questo caso è obbligatorio presentare la dichiarazione dei redditi, ma anche chi ha percepito solo la disoccupazione, può presentare il modello 730 indicando l'Inps come sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio, ottenendo prima eventuali rimborsi e verificando con i nostri operatori la corretta applicazione delle detrazioni applicate dall'Inps.

L'esonero dipende dalla tipologia di reddito e da un limite massimo di reddito percepito nell'anno precendente. per chiarezza, riportiamo la guida al 730:

 

 

 

In caso di errore

In caso di errore

Se si riscontrano errori di compilazione o di calcolo, è possibile rivolgersi a chi ha prestato l'assistenza per correggerli. In questo caso è necessario compilare il modello 730 rettificativo.

Quando il modello è stato compilato in modo corretto, ma il contribuente si è accorto di aver dimenticato di indicare degli oneri deducibili o detraibili, c'è la possibilità di:

  • presentare entro il 25 ottobre un modello 730 integrativo. Il modello 730 integrativo deve essere presentato a un intermediario (Caf, professionista), anche se il modello precedente era stato presentato al datore di lavoro o all'ente pensionistico
  • presentare, in alternativa, un Modello Redditi entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo.

Se, invece, il contribuente si è accorto di aver dimenticato di dichiarare dei redditi oppure ha indicato oneri deducibili o detraibili in misura superiore a quella spettante, deve presentare obbligatoriamente un Modello Redditi e pagare direttamente le somme dovute, compresa la differenza rispetto all'importo del credito risultante dal modello 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto d'imposta.

In ogni caso, se ti sei accorto di un errore sulla tua dichiarazione, contatta la sede OMINIAMULTISERVIZI che ti ha assistito per la presentazione.

 

 

 

NOVITA' 730/2022

 
Il 730/2023 racchiude diverse novità, che ovviamente fanno riferimento all’anno d’imposta 2022, ma che di fatto producono degli effetti fiscali a partire dai modelli di quest’anno. Vediamo dunque di seguito le principali novità.

Assegno Unico e detrazioni figli a carico

Dal 1° marzo 2022 è entrato in vigore l’Assegno Unico Universale che in pratica canalizza in un unico “flusso” tutta la corrente dei bonus economici, fiscali e non, destinati ai figli, comprese le detrazioni Irpef. Di norma restano nella condizione di essere “fiscalmente a carico” i figli fino a 24 anni con redditi non superiori a 4.000 euro. Dai 25 anni in poi sono invece a carico i figli con redditi non superiori a 2.840,51 euro. Ora, per i figli minorenni, e per i maggiorenni (a certe condizioni) fino a 21 anni, le detrazioni spettanti sul carico fiscale non vengono più applicate a partire dal 1° marzo 2022 per via appunto della presenza dell’Assegno Unico. Non viene invece toccato il comparto delle altre detrazioni al 19% applicate sulle spese materiali sostenute per i figli (quindi quelle per medicinali, cure, scuola, università, sport, ecc). Infine, per i ragazzi dai 22 anni in su, cioè quando cessa l'erogazione dell’Assegno Unico, se il figlio è sempre nella condizione di essere fiscalmente a carico, ricominciano a essere applicate le vecchie detrazioni.

Novità IRPEF 2023

NUOVI SCAGLIONI IRPEF

Fino al 31/12/2021 erano in vigore cinque scaglioni IRPEF con aliquote al 23, 27, 38, 41 e 43 per cento. Dal 1° gennaio 2022, invece, i cinque vecchi scaglioni sono diventati quattro con aliquote al 23, 25, 35 e 43 per cento. In pratica, il terzo e quarto scaglione di prima, rispettivamente tra 28.001 e 55.000 euro (aliquota 38%) e da 55.001 a 75.000 euro (aliquota 41%), si “fondono” in un unico terzo scaglione tra 28.000 e 50.000 euro tassato al 35%, mentre da 50.001 euro in su abbiamo un nuovo quarto (e ultimo) scaglione con aliquota sempre al 43%.
 

DETRAZIONI LAVORO DIPENDENTE

È stato innalzato a 15.000 euro il limite reddituale per poter usufruire della misura massima della detrazione pari a 1.880 euro. La detrazione spettante è aumentata di 65 euro se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 euro e 35.000 euro.
 

DETRAZIONI PENSIONE

È stato innalzato a 8.500 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi di pensione pari a 1.955 euro. La detrazione spettante è aumentata di 50 euro se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 e 29.000 euro.

Detrazione barriere architettoniche

 

È una detrazione applicata al 75% sugli importi sostenuti nel 2022 (ma prorogata anche per gli anni 2023-2025) per eseguire lavori di superamento/rimozione delle barriere architettoniche.

Detrazione affitto giovani

La detrazione sul canone (pari a 991,60 euro) applicata se il reddito complessivo del giovane non supera quota 15.493,71 euro, viene estesa dopo il compimento dei 30 anni, ma cessa nel momento in cui se ne compiono 31. In più, se il 20% del canone annuo supera 991,60 euro, ma comunque non supera 2.000 euro, il giovane può detrarre direttamente quel 20% anziché 991,60 euro.

Social Bonus

Per le erogazioni liberarli effettuate nel 2022 a vantaggio di enti del Terzo Settore impegnati in progetti di recupero su beni mobili/immobili pubblici o confiscati alla criminalità organizzata, viene applicato un credito d’imposta nella misura del 65 o 50 per cento dell’erogazione (a seconda di chi sia il donante, se persona fisica o ente no profit).
 

 

Il Modello Redditi

Il modello Redditi PF (ex Unico) è il modello ordinario di dichiarazione dei redditi; si tratta di un modello unificato tramite il quale è possibile effettuare più dichiarazioni fiscali.

Per una corretta presentazione del modello Unico è necessario eseguire le seguenti operazioni:

  • compilare il modello in tutte le sue parti;
  • calcolare i versamenti;
  • effettuare i versamenti;
  • presentare la dichiarazione.

A differenza del modello 730, nel modello Redditi  (Unico) i versamenti delle imposte sono effettuati direttamente dal contribuente attraverso il modello F24, che deve essere presentato in banca o in posta.

Il contribuente può effettuare direttamente la compilazione del modello ed i calcoli dei versamenti o può richiedere assistenza alla compilazione ai CAF, ai professionisti e agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate appositamente abilitati a svolgere questa attività.

Chi può utilizzarlo ?

Deve presentare il Modello Redditi e non può utilizzare il Modello 730 precompilato o ordinario

  • chi ha percepito redditi d'impresa, anche in forma di partecipazione;
  • chi ha percepito redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
  • chi ha percepito redditi "diversi" non compresi tra quelli indicati nel quadro D, righi D4 e D5;
  • chi ha percepito plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;
  • chi ha percepito redditi derivanti da produzione di "agroenergie" oltre i limiti previsti dal D.L. 66/2014;
  • chi ha percepito redditi provenienti da "trust", in qualità di beneficiario;
  • chi non è stato residente in Italia,
  • chi deve presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: IVA, IRAP, Mod. 770 ordinario e semplificato (sostituti d'imposta);
  • chi deve presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.

 

Documenti necessari

Per una corretta e rapida compilazione è necessario presentarsi al CAF con tutta la documentazione

DATI DEL CONTRIBUENTE

  • Fotocopia codice fiscale del contribuente, del coniuge e dei familiari a carico, anche per i familiari di extracomunitari
  • Dichiarazione dei redditi dell'anno precedente (730 o Redditi), compresa la Certificazione Unica, eventuali deleghe di versamento
  • Modello F24
  • Dati del datore di lavoro che effettuerà il conguaglio
  • Fotocopia documento del dichiarante/richiedente

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE/PENSIONE E ASSIMILATI

  • Certificazione Unica
  • Certificato delle pensioni estere
  • Assegni periodici percepiti dal coniuge, in base a sentenza di separazione o divorzio
  • Attestazione del datore di lavoro, delle somme corrisposte a COLF o BADANTI

ALTRI REDDITI

  • Corrispettivi per lottizzazione terreni o cessione di immobili avvenuti negli ultimi 5 anni
  • Redditi diversi percepiti dagli eredi
  • Plusvalenze di natura finanziaria
    • Certificazione attestante il valore di acquisto e vendita dei titoli/obbligazioni detenuti all’estero
  • TFR per lavoratori domestici
    • Certificazione del datore di lavoro per TFR erogato
    • Redditi quadro RM anno precedente
  • Redditi di partecipazione
    • Prospetto riepilogativo utili della società e quote
    • Perizia con nuovo valore terreni e/o partecipazioni
    • Mod. F24 versamento imposta sostitutiva

TERRENI E FABBRICATI

  • Visura catastale
  • Atti o contratti di compravendita, donazione, divisione, successione
  • Contratti di locazione Legge 431/98
  • Canone da immobili affittati
  • Copia F24 di versamento IMU pagati nel 2020 (con il relativo calcolo, se disponibile)

Per chi ha scelto la cedolare Secca: ricevuta della raccomandata inviata all'inquilino, copia del contratto, eventuale F24, modello SIRIA, Modello 69

ELENCO SPESE DETRAIBILI O DEDUCIBILI

TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI: ricevuta bancomat/carte di credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA. In mancanza di tale documentazione si può ricorrere all'annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.Fanno eccezione le spese per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Casa

  • Contratto di locazione, per le persone che vivono in affitto
  • Quietanza di versamento degli interessi per mutui casa, atto di acquisto, atto di mutuo
  • Fatture pagate al notaio per l'atto di acquisto e la stipula del mutuo stesso
  • Fattura pagata ad agenzie immobiliari per l'acquisto della prima casa
  • Tutta la documentazione per la detrazione per il bonus facciate e le ristrutturazioni edilizie: fatture, bonifici, concessioni, autorizzazioni, comunicazioni inizio lavori
  • Tutta la documentazione per spese di risparmio energetico, fatture, bonifici e la ricevuta dell'invio della comunicazione all'ENEA
  • Per gli interventi che rientrano nel Superbonus, 110% puoi consultare qui l’elenco dettagliato
  • Bonus mobili per arredo immobili ristrutturati (le spese sostenute devono essere state effettuate tra il 1 gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022): documentazione che attesti l'avvio delle opere di ristrutturazione, fatture relative alle spese sostenute per l'arredo con l'indicazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti; ricevute dei bonifici bancari o postali relativi al pagamento delle fatture, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente
  • Acquisto abitazione principale in leasing:  contratto di leasing, certificazione rilasciata dalla società di leasing attestante ammontare dei canoni pagati, cutocertificazione nella quale si dichiara di aver adibito l'immobile ad abitazione principale entro un anno dalla consegna

Figli

  • Ricevute o quietanze di versamento di contributi per iscrizione ragazzi ad attività sportive dilettantistiche (palestra, piscina...)
  • Contratti di locazione pagati per studenti universitari fuori sede o convitti, attestato di frequenza al corso di laurea
  • Rette pagate per l'asilo nido
  • Spese di istruzione per la frequenza di:
    • scuole materne, elementari, medie inferiori e superiori (tasse, contributi, mensa)
    • corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri

Ex coniuge

  • Assegni periodici versati o percepiti dall'ex coniuge
  • Sentenza di separazione
  • Codice fiscale dell'ex coniuge

Assicurazione e previdenza

  • Contratto stipulato e quietanza di versamento assicurazione: vita, infortuni, rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana a tutela delle persone con disabilità grave, rischio di eventi calamitosi su unità immobiliari ad uso abitativo, anche nel caso in cui l’assicurazione sia stipulata contestualmente alla cessione del credito d’imposta relativo agli interventi sisma bonus al 110% ad un’impresa di assicurazione
  • Contributi versati per assicurazione obbligatoria INAIL contro gli infortuni domestici (assicurazione casalinghe)
  • Ricevute versamento contributi previdenziali obbligatori o facoltativi
  • Quietanza di versamento a Fondi di previdenza complementare

Spese mediche

  • Parcelle per visite mediche generiche o specialistiche
  • Scontrini della farmacia (ticket, farmaci da banco, medicinali, omeopatia)
  • Spese odontoiatriche o oculistiche (occhiali, lenti a contatto e liquidi)
  • Documentazione attestante la marcatura CE per i dispositivi medici (inclusi occhiali da vista)
  • Ticket ospedalieri/sanitari o per esami di laboratorio
  • Ricevute per interventi chirurgici, degenze e ricoveri
  • Ricevute per acquisto protesi sanitarie
  • Ricevute per spese sanitarie sostenute all'estero
  • Spese per soggetti con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA)
  • Spese sanitarie per portatori di handicap (mezzi necessari all'accompagnamento, deambulazione, sollevamento o sussidi informatici)
  • Spese per veicoli per i portatori di handicap (autoveicoli o motoveicoli)
  • Documentazione comprovante il costo per la badante
  • Spese veterinarie

Erogazioni liberali

  • Documentazione/ricevute versamenti effettuati a favore di: Onlus, Ong, OdV e Aps, Istituzioni religiose, TRUST e Fondi Speciali, Partiti politici, Istituti scolastici, beni culturali pubblici (Art bonus), impianti sportivi pubblici (Sport bonus) etc.

Altro

  • Ricevute versamenti contributivi all'INPS per lavoratori domestici
  • Spese per l'acquisto di cani guida
  • Tasse consortili
  • Spese funebri
  • Abbonamento trasporto pubblico
  • Sostituzione gruppo elettrogeno di emergenza
  • Bonus acqua potabile

Estero (RW)

  • Investimenti all’estero al 31/12
  • Atto di acquisto o di successione o perizia dei fabbricati
  • Certificazioni bancarie attestanti il valore attività finanziarie all’estero e  giacenza media annua
  • Contratti di locazione per immobili all’estero

Conservare i documenti

Conservare la documentazione

Tutta la documentazione concernente i redditi, le ritenute, gli oneri, le spese, ecc., esposti nella presente dichiarazione deve essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione, termine entro il quale l'Agenzia delle Entrate ha facoltà di richiederla.

Se il contribuente, a seguito di richiesta dell'Agenzia, non è in grado di esibire idonea documentazione relativa alle deduzioni, alle detrazioni, alle ritenute, ai crediti d'imposta indicati o ai versamenti, subisce una sanzione amministrativa.

Le pratiche di successione

Presso gli uffici di OmniaMultiServizi è istituito un apposito servizio che fornisce assistenza e consulenza per le pratiche di successione.

Gli operatori sono in grado di assistere il  contribuente e orientarlo verso  le operazioni che dovranno essere eseguite per la redazione della pratica di successione, e tutti i nostri uffici operano utilizzando programmi informatici di supporto che rendono più agevole e sicura la predisposizione della pratica.

Cos'è la Successione ereditaria?

Per Successione ereditaria si intende la devoluzione dei rapporti giuridici dal De Cuius (il defunto) agli eredi. E’ regolata nel Libro Secondo del Codice Civile. La Successione ereditaria non comporta il solo trasferimento dei beni immobili, mobili ed altri diritti reali ma anche il trasferimento di obblighi che il de Cuius assunse in vita quali debiti, imposte arretrate ai quali devono far fronte tutti gli eredi in proporzione ai loro diritti.

La Successione si dice legittima quando gli eredi succedono al defunto in forza di legge, si dice testamentaria quando i beni sono devoluti conformemente alla volontà scritta (testamento) del de Cuius.

La dichiarazione di successione e va presentata entro un anno dalla data del decesso, ma sono esonerati esonerati dalla presentazione della dichiarazione di successione il coniuge o i parenti in linea retta se la successione non comprende beni immobili e diritti reali immobiliari e  il valore globale dell'asse ereditario lordo (cioè il valore complessivo dei beni e dei diritti caduti in successione) non supera i 100.000 euro

La dichiarazione di successione

La Dichiarazione di Successione  consiste in una serie di adempimenti che il contribuente (erede, legatario, ecc.) deve eseguire per procedere al trasferimento delle attività e passività agli eredi sia per legge che per testamento.

Agenzia Entrate ha predisposto la procedura telematica per l’invio delle dichiarazioni di successione e la conseguente voltura catastale automatica: possono essere trasmesse telematicamente tutte le dichiarazioni con data di apertura (data del decesso) dal  03/10/2006.

Gli eredi presentano tutti i documenti  allo sportello OMNIAMULTISERVIZI, che provvederà a trasmettere telematicamente la dichiarazione e gli allegati e riconsegnerà all’utente tutte le ricevute (registrazione, pagamento delle imposte, copia conforme della dichiarazione e ricevuta della voltura catastale) con le relative visure aggiornate.

 

La dichiarazione

La Dichiarazione di Successione (in passato chiamata denuncia) consiste in una serie di adempimenti che il contribuente (erede, legatario, ecc.) deve eseguire per procedere al trasferimento delle attività e passività agli eredi sia per legge che testamentari. Tale dichiarazione redatta su apposito modello fornito dall’Amministrazione Finanziaria e va presentata entro un anno dalla data del decesso all’Agenzia delle Entrate competente territorialmente (ultima residenza del defunto, se questa era all’estero l’Agenzia competente è quella dell’ultima circoscrizione di residenza in Italia e se non è nota l’Agenzia competente è quella di Roma 6).

Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione di successione il coniuge o i parenti in linea retta se la successione non comprende beni immobili e diritti reali immobiliari e  il valore globale dell'asse ereditario lordo (cioè il valore complessivo dei beni e dei diritti caduti in successione) non supera i 100.000,00  euro

Le dichiarazioni di successione sono inoltre distinte in:

  • PRINCIPALE: è la prima dichiarazione in assoluto, presentata per quel de cuius
  • MODIFICATIVA: si presenta per modificare mappali, quote, eredi, senza che aumenti il valore dell'asse ereditario. Vanno sempre pagate le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa (200,00 euro – ovviamente l’imposta minima è sempre riferita a quella in vigore alla data di apertura della successione), nonché l'imposta di bollo, la tassa ipotecaria e i tributi speciali
  • INTEGRATIVA: va presentata quando occorre inserire nell'asse ereditario altri beni che non sono stati inseriti nella dichiarazione principale.
  • SOSTITUTIVA: sostituisce completamente la prima dichiarazione.
  • AGGIUNTIVA: di solito si presenta per aggiungere quote (1/2, 1/3 ecc) per cespiti già dichiarati e già trascritti con una quota inferiore, rispetto a quella del de cuius.

 

Dal  2017 l'Agenzia Entrate ha predisposto la procedura telematica delle dichiarazioni di successione e conseguente voltura catastale automatica, e possono essere trasmesse telematicamente tutte le dichiarazioni con data di apertura (data del decesso) dal  03/10/2006.

Gli eredi presentano tutti i documenti  allo sportello del CAF CISL, che provvederà a trasmettere telematicamente la dichiarazione e gli allegati e riconsegnerà all’utente tutte le ricevute (registrazione, pagamento delle imposte, copia conforme della dichiarazione e ricevuta della voltura catastale) con le relative visure aggiornate.

L'imposta di successione

Imposta di SUCCESSIONE

Queste le aliquote di calcolo per eredi e legatari:

  • Coniugi e parenti in linea retta 4,00 %. Quota esente da imposta di successione per eredi in linea retta e coniuge € 1.000.000,00
  • Altri parenti fino al 4° grado, affini in linea retta ed affini in linea collaterale fino al terzo grado 6,00%. Quota esente da imposta di successione per fratelli e sorelle € 100.000,00
  • Altri soggetti 8,00 %.

Inoltre la quota esente da imposta di successione per portatori di handicap grave è pari a €.1.500.000,00 (non cumulabile con le esenzioni precedenti).

Tali imposte vengono liquidate da Agenzia Entrate a seguito della presentazione della dichiarazione di successione.

 

Imposte IPOTECARIA E CATASTALE

Tali imposte colpiscono i beni immobili. L’imposta ipotecaria si calcola sul  2% del valore degli immobili (con un importo minimo pari a € 200,00) e l’imposta catastale si calcola sull’ 1% del valore degli immobili (minimo € 200,00).  La  legge  342/2000 ha esteso le cosiddette agevolazioni “prima casa” anche per le successioni e le donazioni, permettendo agli eredi di usufruirne in caso di successione: i requisiti sono stringenti e il loro possesso verrà verificato al momento dell’elaborazione della pratica stessa.

Le imposte sono soggette ad autoliquidazione e vengono trattenute direttamente sulle coordinate IBAN fornite dal dichiarante.

La voltura catastale

La voltura catastale  permette l’aggiornamento degli atti conservati in catasto, sia del Catasto Terreni che del catasto Fabbricati.

La dichiarazione di successione telematica prevede la possibilità di richiedere contestualmente la volturazione dei beni caduti in successione: in questo caso i tributi collegati alla volturazione saranno autoliquidati contestualmente alle imposte dovute per gli immobili (ipocatastali).

La domanda di voltura, se non richiesta in sede di dichiarazione di successione,  va presentata all’Agenzia delle Entrate - Territorio  competente entro 30 giorni dalla registrazione dell’atto stesso. In tal caso i tributi verranno liquidati con modello F24.

La domanda di voltura, consente l’ aggiornamento degli intestatari catastali anche a seguito di ricongiungimento di usufrutto.

Documenti necessari

I documenti  da allegare, generalmente, alla dichiarazione di successione sono:

  • Certificato o estratto di morte
  • Certificato di ultima residenza o autocertificazione
  • Documento di identità e tessera sanitaria del defunto e degli eredi
  • Atti di proprietà di immobili e terreni
  • Copia atti di domazione fatti dal defunto
  • Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata dall’erede che presenta la dichiarazione, in cui sono indicate gli estremi dell’atto di morte, gli eredi, il tipo di Successione (legittima o testamentaria) ed il regime patrimoniale dei coniugi (separazione o comunione dei beni, ove ricorra il caso) o autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;
  • Copia del testamento autenticata dal notaio (in caso di successione testamentaria), eventuale rinuncia all’eredità, da farsi entro tre mesi dal decesso presso il Tribunale competente, rispetto all’ultima residenza del defunto o presso un Notaio
  • Atto di acquisto dei beni immobili ed eventuali successioni o riunioni di usufrutto precedenti, documentazione delle variazioni dei fabbricati (condoni, ampliamenti, planimetrie), certificato di destinazione urbanistica in caso di aree fabbricabili
  • Dichiarazione banca/posta su capitale ed interessi se esistenti in capo al defunto
  • Dichiarazione dell’istituto bancario per eventuali passività quali residui di mutuo,conti correnti passivi ecc.
  • Stima del valore dei beni societari alla data del decesso (autenticata) in presenza di società intestate al deceduto
  • Spese funerarie (per eredi non in linea retta);
  • IBAN del dichiarante (conto non cointestato con il defunto)

Per l'elabrazione della pratica di Riunione di usufrutto:

  • Certificato/estratto di morte
  • Copia della tessera sanitaria del defunto e degli eredi
  • Copia carta di identità del defunto e degli eredi
  • Copia atti di proprietà
  • Visura catastale o estratti tavolari.

Di cosa si tratta

Oggi le famiglie hanno a disposizione numerose opportunità per migliorare il loro bilancio familiare attraverso il riconoscimento del diritto a godere di prestazioni sociali agevolate.

L'accesso a queste prestazioni è legato al possesso di determinati requisiti soggettivi e alla situazione economica della famiglia.

L'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), è lo strumento che verrà adottato da molti enti pubblici e privati per valutare la situazione economica delle famiglie che intendono richiedere una prestazione sociale agevolata (prestazione o riduzione del costo del servizio).

Per ottenere l'assistenza necessaria alla compilazione della dichiarazione e delle domande da presentare agli Enti erogatori delle prestazioni è possibile rivolgersi ad un qualsiasi ufficio del CAF su tutto il territorio nazionale che gratuitamente potrà assistervi nella compilazione della dichiarazione utile ad ottenere l'ISEE, e in base al valore potrà indicarvi a quli agevolazioni e bonus potete avere accesso.

Prestazioni sociali agevolate

Tra le prestazioni sociali agevolate collegate all'ISEE, ci sono:

  • Assegno Unico
  • Reddito e Pensione di cittadinanza
  • Bonus "sociali" energia (riduzione delle bollette di luce, gas, acqua)
  • Riduzione canone del telefono
  • Riduzione TARI (tassa rifiuti)
  • Assegno di maternità erogato dai Comuni, bonus bebé, bonus e iscrizione asilo nido
  • Esenzione o riduzione tasse scolastiche e universitarie, prestazioni per il diritto allo studio (bonus libri, trasporto, mensa, abitazione, centri estivi)
  • Riduzioni trasporto pubblico
  • Esenzione ticket sanitario
  • Accesso a strutture socioresidenziali
  • Mutuo agevolato "Under 36"
 
 
 
 

 

Compilazione e scadenza

Dove e quando fare l'Isee

I cittadini interessati alle prestazioni sociali agevolate legate al reddito possono recarsi agli sportelli del Caf Cisl per compilare la dichiarazione sostitutiva unica (DSU). 

Ricordiamo che il servizio di assistenza per l'ISEE è completamente gratuito.

La dichiarazione può essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno, ma hanno tutti validità fino al 31 dicembre (anche un Isee elaborato nel mese di dicembre scade a fine anno).

È comunque possibile presentare una nuova dichiarazione ( Isee corrente ) quando, nel periodo di validità della dichiarazione, intervengono fatti che mutano la composizione e/o la situazione economica del nucleo familiare (ad esempio, in caso di perdita del lavoro).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isee Università

L'Isee Università è la certificazione che gli studenti devono presentare quando si iscrivono all'anno accademico per calcolare il pagamento delle tasse universitarie in base alla propria capacità contributiva. Le università suddividono infatti gli studenti in fasce, a ognuna delle quali corrisponde un importo specifico delle tasse. Il documento è necessario anche in fase di richiesta di borse di studio.

Se non si presenta l'attestazione Isee, l'università applicherà l'aliquota massima, quindi chi non deve richiedere agevolazioni non è tenuto a presentare nulla.

Rispetto alla definizione del nucleo familiare, ai fini dell’accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario, lo studente è considerato autonomo si verificano due condizioni e cioè se:

• lo studente è residente fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro: si deve pertanto verificare se la residenza dello studente è da almeno due anni diversa da quella dei suoi genitori (o più in generale della sua famiglia di origine) e comunque che tale residenza diversa non sia in immobile di proprietà di uno dei membri del nucleo familiare originario;

• lo studente presenta un’adeguata capacità di reddito: per valutare l’adeguata capacità di reddito, si deve fare riferimento alle disposizioni dell’università che disciplinano la richiesta della prestazione; al momento in cui si scrive la soglia è fissata in 9.000 euro.  L’adeguata capacità di reddito deve essere riferita, in linea di principio, al singolo studente universitario. Se tuttavia questi è coniugato, la predetta soglia per l’adeguatezza della capacità di reddito deve essere valutata tenendo conto anche dei redditi del coniuge dello studente universitario.

Se si verificano entrambe le condizioni, lo studente è considerato autonomo e non è necessario inserire ulteriori dati. Lo studente, invece, non è considerato autonomo al fine della richiesta di prestazioni del diritto allo studio universitario nel caso in cui nessuna delle suddette condizioni si sia verificata o se ne sia verificata solo una. In tal caso, lo studente, pur non avendo incluso i genitori nel nucleo familiare per l’Isee ordinario, è da considerarsi come parte del nucleo familiare di essi; cioè è come se, ai fini delle prestazioni per il diritto allo studio universitario, venisse “attratto” nel nucleo della famiglia di origine.

 

ISEEU PARIFICATO per studenti stranieri

Solo i residenti in Italia possono presentare il modello ISEE e i suoi relativi moduli aggiuntivi , come l’ISEEU (ISEE UNIVERSITARIO). Gli studenti stranieri o italiani residenti all’estero possono ottenere la graduazione della 2^ rata e della tassa regionale attraverso un modello analogo: ISEEU PARIFICATO. Tale modello è frutto di una convenzione fra i CAF e alcune Università italiane ed è adottato in tutti quei casi per cui non è possibile effettuare il calcolo per ISEE UNIVERSITARIO, nello specifico:

  • studente straniero non residente in Italia
  • studente straniero residente in Italia, non autonomo e con familiari residenti all'estero
  • studente italiano residente all'estero non iscritto all'AIRE

Prima di prendere un appuntamento con i nostri sportelli è opportuno verificare che la propria università rientri fra quelle che hanno firmato la convenzione di cui sopra. Se così fosse, per ottenere il calcolo dell’ ISEEU PARIFICATO è necessario presentarsi presso una delle nostre sedi dove, oltre alla documentazione relativa a eventuale reddito e patrimonio prodotto in Italia, bisogna esibire la documentazione che, per ogni componente del proprio nucleo familiare, attesti:

  • dati anagrafici
  • redditi prodotti all’estero (il riferimento è di 2 anni prima)
  • patrimonio posseduto all’estero (riferimento di due anni prima)

Tale documentazione deve essere:

  • rilasciata dalle competenti autorità del Paese in cui i redditi sono stati prodotti;
  • tradotta in lingua italiana dalle Autorità diplomatiche italiane competenti per territorio.

Una volta in possesso dell’ISEEU PARIFICATO, va conservato il documento che ne attesta la presentazione,  mentre il Caf provvederà a trasmetterlo direttamente all’Università convenzionata.

Per tali motivi invitiamo gli studenti interessati a verificare con la propria Università e/o con l’ente per il diritto allo studio universitario, la modalità corretta di acquisizione dei propri dati e se esiste convenzione con i CAF.

Si ricorda che per tutti gli altri studenti universitari che non rientrano nelle condizioni precedenti, sarà sufficiente elaborare l’ISEE Università presso qualsiasi nostra sede.

Isee Corrente

L'ISEE corrente permette di aggiornare il valore ISEE dei cittadini per i quali è peggiorata la situazione lavorativa o economica rispetto a quella di due anni prima, riferimento per l'Isee ordinario.

Per accedere all’ISEE Corrente deve essersi verificata
- una variazione dell’attività di lavoro autonomo o dipendente (o di trattamenti assistenziali, previdenziali o indennitari, anche esenti IRPEF),
- in alternativa una variazione del reddito complessivo del nucleo familiare superiore al 25%

una diminuzione del patrimonio mobiliare - immobiliare del nucelo familiare (cioè conti correnti, case ecc) di oltre il 20%, tra quanto posseduto al 31 dicembre dell'anno precedente e quanto indicato nell'isee ordinario (2 anni prima).

L’ISEE Corrente pertanto si può ottenere sia per una perdita dell’attività lavorativa e/o reddituale sia per una perdita del patrimonio. In caso di riduzione dell’attività lavorativa e perdita patrimoniale, nell’ISEE corrente potranno essere inserite entrambe al fine di ottenere un ISEE corrente che evidenzi il disagio rispetto alle variabili economiche dei due anni precedenti inserite sulla DSU ordinaria (ISEE ordinario).

Scadenze:

  • In caso di perdita di attività di lavoro e/o reddito l'Isee corrente può essere presentato dal 1 gennaio di ogni anno, dopo aver eleborato la DSU ordinaria, e ha validità di 6 mesi dalla data di sottoscrizione. Se in presenza di ISEE corrente valido, un componente trova nuova occupazione e/o fruisce di nuovi trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo ai fine IRPEF, è necessario presentare nuovo ISEE corrente entro due mesi dall’inizio della variazione.
  • In caso di perdita del patrimonio l'isee corrente può essere presentato dal 1 aprile di ogni anno e ha validità fino al 31 dicembre dell'anno di sottoscrizione.
  • Se l'isee corrente presenta sia la perdita di attività di lavoro e/o reddito che perdita del patrimonio portà essere presentato dal 1 aprile e la scadenza sarà il 31 dicembre.

Per elaborare l'Isee Corrente servono questi documenti:

-  l'ISEE ordinario

-  certificazione attestante la variazione della condizione lavorativa (lettera di licenziamento, chiusura partita IVA ecc.) o la variazione del trattamento (comunicazione con data e tipo di variazione)

-  indicazione di quanto percepito nei 12 mesi precedenti alla presentazione dell’isee corrente (buste paga, certificazione lavoro autonomo) compresi i trattamenti assistenziali previdenziali e indennitari a qualunque titolo, percepiti da amministrazioni pubbliche, incluse le carte di debito assistenziali (es: Bonus percepiti, Reddito di cittadinanza, Assegni Familiari etc)

- per la perdita del patrimonio (mobiliare e immobiliare) occorre produrre al documentazione del patrimonio riferita al 31 dicembre dell'anno precedente, per i conti correnti deve essere comunicato saldo e giacenza media.

 

Documenti necessari

Documenti per l'ISEE 2023

  • Codice Fiscale e Documento d'identità del dichiarante
  • Codice Fiscale di tutti i componenti del nucleo familiare ed eventualmente

del coniuge non residente
del figlio a carico non convivente (solo se il figlio non è coniugato o se non ha figli o se di età inferiore a 26 anni)

  • Contratto di affitto registrato in caso di residenza in locazione al momento della sottoscrizione della DSU

REDDITI: Per le DSU presentate nel 2023 il reddito di riferimento è quello del 2021

  • Modello 730 e/o Modello Redditi 2022 e per i dipendenti/pensionati Modelli CU 2022, riferiti ai redditi del 2021
  • Certificazioni relative a redditi esenti da imposta o assoggettati a imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta
  • Altra documentazione attestante compensi, indennità, trattamenti previdenziali e assistenziali, redditi esenti ai fini Irpef, redditi prodotti all'estero, borse e/o assegni di studio, assegni di mantenimento per coniuge e figli, compensi erogati per prestazioni sportive dilettantistiche, somme percepite da enti musicali, filodrammatiche e similari etc...
  • Dichiarazione IRAP per imprenditori agricoli
  • Valore del patrimonio netto per le imprese individuali in contabilità ordinaria al 31/12/2021
  • Sentenza di separazione o divorzio con l’indicazione dell’eventuale assegno di mantenimento per i figli
  • Per i residenti in Trentino è obbligatorio dichiarare tutte le indennità Provinciali percepite (Assegno Regionale, Redditi di Garanzia, Assegno per le famiglie numerose, indennità reddituali collegate all'ICEF)

PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE al 31/12/2021

  • Documentazione attestante il valore del patrimonio mobiliare: depositi bancari e/o postali, libretti di deposito, titoli di stato, obbligazioni, azioni, BOT, CCT, buoni fruttiferi, fondi di investimento, forme assicurative di risparmio e qualsiasi altra forma di gestione del patrimonio mobiliare, anche detenuto all'estero.
  • Tipologia (esempio: conto, conto deposito, deposito vincolato etc) e numero identificativo del rapporto patrimoniale, codice fiscale dell'istituto bancario o società di gestione del patrimonio, data di apertura ed eventualmente di chiusura dei rapporti patrimoniali.
  • Saldo e giacenza media annua riferita a depositi bancari e/o postali (estratti conto trimestrali e/o mensili)
  • Per lavoratori autonomi e società: patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio presentato ovvero somma delle rimanenze finali e dei beni ammortizzabili al netto degli ammortamenti
  • Certificati catastali, atti notarili di comparventidta, successioni, e/o altra documentazione sul patrimonio immobiliare, anche se detenuto all'estero (fabbricati, terreni agricoli, aree edificabili). Valore IVIE dell'immobili detenuti all'estero.
  • Atto notarile di donazione di immobili (solo per le richieste di prestazioni sociosanitarie residenziali)
  • Certificazione della quota capitale residua dei mutui stipulati per l'acquisto e/o la costruzione degli immobili di proprietà
  • Certificazione inerente altra attività finanziaria posseduta al 31/12 /2021.

AUTOVEICOLI E IMBARCAZIONI di proprietà alla data di presentazione della DSU

Targa o estremi di registrazione al P.R.A. e/o al R.I.D. di autoveicoli e motoveicoli di cilindrata pari o superiore a 500cc, di navi e imbarcazioni da diporto.

IN CASO DI PRESENZA DI DISABILITA'

Certificazione della disabilità (denominazione dell'ente che ha rilasciato la certificazione, numero del documento e data del rilascio) ed eventuali spese pagate per il ricovero in strutture residenziali (nell'anno precedente la presentazione della DSU) e/o per l'assistenza personale (detratte/dedotte nella dichiarazione dei redditi del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU).

Cos'è il Modello RED

Cos'é

Il RED è una dichiarazione, prevista dalla legge, che deve essere presentata dai pensionati che usufruiscono di alcune prestazioni, il cui diritto e misura è collegato alla situazione reddituale del cittadino e, in alcuni casi, del nucleo familiare.

Considerato che il reddito in genere è un dato variabile nel corso degli anni, per garantire la correttezza delle prestazioni erogate, l'INPS effettua la verifica annuale di tali dati: attraverso l'indicazione dei redditi posseduti, il Modello RED serve a determinare il diritto del pensionato ad usufruire di tali prestazioni e l’importo delle stesse.

Il RED si presenta attraverso i Centri autorizzati di assistenza fiscale (CAF), i quali non solo trasmettono all'INPS i dati delle dichiarazioni rese dai pensionati, ma soprattutto aiutano questi ultimi nella compilazione, piuttosto complessa, dei modelli, certificando l'entità del reddito dichiarato. Il pensionato potrà perciò usufruire, in modo completamente gratuito, dell'assistenza di operatori particolarmente esperti in questo settore.

Chi deve presentarlo:

  • chi presenta il 730 o il modello REDDITI PF ma possiede anche altri redditi che non vanno indicati in dichiarazione
  • chi presenta il 730 o il modello REDDITI PF ed è titolare di pensioni estere o di reddito da lavoro autonomo;
  • chi non ha fatto la dichiarazione dei redditi.

Non è richiesto il Modello RED chi ha fatto la dichiarazione dei redditi e non possiede altri redditi, non indicati in 730 o Modello Redditi che sono rilevanti ai fini della prestazione.

INPS non invia alcuna richiesta ai titolari di pensione residenti in Italia: se hai il dubbio di dover presentare il modello contatta la sede Caf CISL più vicina e verificheremo no se sei tenuto a inviare il RED. I titolari di pensione residenti all'estero invece, ricevono dall'INPS una comunicazione postale (RED EST) che deve essere compilato e trasmesso a INPS tramite il patronato Inas CISL.

Riceveranno invece una lettera di Sollecito coloro che nell'anno precedente dovevano presentare il RED ma non l'hanno fatto. Se ricevi la richiesta di sollecito contattaci al più presto, perché potresti incorrere nell'eventuale sospensione o revoca delle prestazioni percepite.

Documenti necessari

Sono diversi i documenti necessari per l'esatta compilazione del RED:

  • Documento d'identità del titolare e dell'eventuale tutore
  • Lettera o altra comunicazione inviata dall'Ente contenente la matricola (se presente) o dati della pensione (categoria, sede e certificato) necessari per ottenere la matricola RED da elaborare
  • Dichiarazione dei redditi dell'anno di riferimento del titolare e del coniuge e anche del figlio se minore o inabile per il quale si percepiscono gli assegni familiari
  • Per i possessori di immobili:
  • in mancanza di dichiarazione dei redditi, si può presentare la visura catastale aggiornata e/o il rogito nel caso di acquisto o vendita nel corso dell'anno precedente
  • Denuncia di successione completa di voltura, in caso di eredità
  • Certificazione relativa ad interessi su conti correnti bancari, postali, ecc. dell'anno di riferimento
  • Altri redditi non assoggettabili ad IRPEF
  • Certificazione relativa ad eventuali pensioni estere

Il modello RED ed i documenti di supporto alla dichiarazione devono essere conservati dal cittadino per 10 anni.

 

IMU

Chi deve pagare l’IMU?

L'IMU deve essere pagata dai possessori degli immobili, aree fabbricabili e terreni, escluse le abitazioni principali non di lusso, cioè quelle accatastate in categorie diverse da A/1, A/8 e A/9.

Dal 2020, nel caso dell’ex coniuge l’assimilazione ad abitazione principale è legata all’affidamento dei figli e non è confermata l’assimilazione per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritto all’Aire (Anagrafe degli italiani residenti all’estero)

Quanto si deve pagare di IMU?

Ogni comune stabilisce autonomamente le aliquote dell'IMU. Per il calcolo dell’IMU dovuta, rivolgiti ad OmniaMultiServizi siamo a vostra disposizione per aggiornare il calcolo in base alle delibere dei singoli Comuni.

Sia per i fabbricati che per i terreni edificabili l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, e i comuni possono aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

In sostituzione della maggiorazione della TASI viene concesso ai comuni che hanno già esercitato tale facoltà di aumentare ulteriormente l’aliquota massima dell’1,06 per cento sino all’1,14 per cento, a decorrere dall’anno 2020, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all’anno 2019. Negli anni successivi è solo possibile ridurre la maggiorazione, mentre resta esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Per l'abitazione principale di lusso l’aliquota è fissata allo 0,5 per cento e il comune può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

Per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota di base è lo 0,1 per cento, e il comune può ridurla fino all’azzeramento.

Per i fabbricati destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. beni merce), fino al 2019 soggetti solo alla TASI, è fissata un'aliquota allo 0,1 per cento fino al 2021, che i comuni possono aumentare fino allo 0,25 per cento o diminuire fino all’azzeramento, mentre dal 1° gennaio 2022 saranno esenti dall'imposta.

Confermate le seguenti riduzioni:

  • riduzione al 50% della base imponibile per i fabbricati di interesse storico o artistico, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.
  • riduzione al 50% della base imponibile per le abitazioni concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. Beneficio che si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge con figli minori.
  • riduzione al 75% dell’aliquota base stabilita dal comune per le abitazioni locate a canone concordato.

Come si paga l’IMU?

Si paga con bollettino di conto corrente postale o con modello F24 in due rate con scadenza il 16 giugno e il 16 dicembre dell'anno di riferimento. Il cittadino può sempre decidere di pagare tutta l'imposta con un unico versamento entro il 16 giugno.

* Nel caso però in cui i suddetti termini coincidano con un giorno festivo o prefestivo, la scadenza slitta al primo giorno lavorativo utile.

Ci sono obblighi di dichiarazione?

Ogni comune potrebbe prevedere modalità (e moduli) diversi di dichiarazione, la regola generale è che queste dichiarazioni andranno presentate tutte le volte che si modificano i criteri per calcolare le imposte di riferimento (ad esempio, quando l'inquilino cessa di abitare un immobile o l'esistenza di un contratto di comodato registrato con i propri figli o genitori). I termini di presentazione sono attualmente fissati  al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si sono verificati gli eventi che hanno generato l'obbligo di presentazione della dichiarazione.

Documenti necessari

IMU

 - Visura catastale o atto di acquisto o atto di donazione o copia della successione.

TASI

 - Visura catastale, atto notarile, contratto di affitto o altro documento da cui risulti la rendita catastale dell'immobile.

Cosa possiamo fare per te

 

Lo sportello Colf e Badanti del Caf Cisl nasce per fornire alle famiglie tutta l'assistenza necessaria per la gestione del rapporto di lavoro di colf, assistenti familiari, baby sitter, governanti.


I servizi offerti dal Caf Cisl, dai costi molto vantaggiosi, riguardano ogni aspetto della regolarizzazione e dell'amministrazione del rapporto del lavoro, garantendo al datore di lavoro, nel rispetto della norma, correttezza, precisione e professionalità, e al lavoratore domestico tutti i diritti e le tutele riconosciuti dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Domestico.

Con il Caf Cisl puoi:

  • stipulare il contratto a norma del CCNL del lavoro domestico
  • elaborare i prospetti paga mensili, calcolare la tredicesima ed elaborare il modello CU
  • calcolare i contributi previdenziali e compilare i modelli MAV per il versamento all'INPS
  • tenere il conteggio di ferie, malattia, maternità, infortunio
  • calcolare TFR e liquidazione
  • ricevere assistenza per compilare i documenti necessari a beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per il datore di lavoro
  • regolarizzare il rapporto di lavoro per i cittadini extracomunitari

Assunzione

OmniaMultiServizi ti assisterà per l'assunzione e il rilascio della comunicazione all'INPS,che va effettuato dal datore di lavoro entro le ore 24 del giorno precedente (anche se festivo) a quello di instaurazione del rapporto di lavoro, con la quale il lavoratore viene iscritto all'Ente previdenziale.

la lettera di assunzione

Nella lettera di assunzione, devono essere specificati i seguenti elementi:

  • data dell'inizio del rapporto di lavoro;
  • categoria lavorativa di appartenenza;
  • durata del periodo di prova;
  • esistenza o meno della convivenza, totale o parziale;
  • durata dell'orario giornaliero di lavoro;
  • la mezza giornata di riposo settimanale in aggiunta alla domenica;
  • retribuzione
  • eventuali spostamenti temporanei previsti per villeggiatura o altri motivi Familiari;

Nel caso il datore di lavoro, o l'assistito, offrano il l'alloggio alla lavoratrice, sono obbligati ad effettuare la comunicazione di ospitalità presso gli uffici della pubblica sicurezza (domicilio), o in alternativa dare la residenza tramite il comune di appartenenza.

la comunicazione all'INPS

All'atto dell'assunzione il datore di lavoro deve rilasciare una comunicazione all'INPS, entro le ore 24 del giorno precedente (anche se festivo) a quello di instaurazione del rapporto di lavoro, con la quale, oltre a comunicare l'assunzione, il lavoratore viene iscritto all'Ente previdenziale, che ne gestirà la posizione assicurativa. La comunicazione ha efficacia anche nei confronti dei Servizi competenti, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail), nonché della Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo.

Contratto e rapporto di lavoro

Da OmniaMultiServizi potrai stipulare il contratto a norma del CCNL del lavoro domestico. Datore di lavoro e lavoratore dovranno presentarsi al Caf con validi documenti di riconoscimento, codice fiscale ed eventualmente il permesso di soggiorno.

Stipula del contratto: documenti utili

Per la stipula del contratto a norma del contratto nazionale del lavoro domestico, è necessario presentarsi allo Sportello Colf e Badanti con i seguenti documenti:

DATORE DI LAVORO

  • documento di riconoscimento valido, Carta d'identità o Passaporto
  • Codice Fiscale rilasciato dall'agenzia dell'entrate
  • Dati assistito se non coincidono con i dati del datore di lavoro
  • eventuale delega, ad un familiare, se il datore di lavoro è impossibilitato a presentarsi per la stipula del contratto o a firmare

LAVORATORE e LAVORATRICE

Comunitario: Documento di riconoscimento valido, Carta d'identità (e stato estero di appartenenza) o Passaporto; Codice Fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate

Extracomunitario: Documento di riconoscimento valido, Carta d'identità (e stato estero di appartenenza) o Passaporto; Codice Fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate; Permesso di soggiorno in corso di validità. In caso di rinnovo, puó essere presentata la ricevuta di invio della documentazione rilasciata dall'ufficio postale.

Cessazione del rapporto di lavoro, TFR

La durata del rapporto di lavoro può essere di tipo determinato (al momento dell'assunzione si stabilisce la data di chiusura) o indeterminato. In quest'ultimo caso, per la rescissione del rapporto di lavoro, entrambe le parti (sia per il licenziamento che per le dimissioni) devono presentare una dichiarazione scritta che rispetti gli obblighi del preavviso previsti dal CCNL che una parte deve all'altra; tale periodo varia a secondo dell'anzianità lavorativa.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il Caf Cisl si occuperà di comunicare telematicamente all'INPS, entro 5 giorni dalla data di cessazione, l'avvenuta chiusura del rapporto di lavoro.

Il Caf Cisl assiste il datore di lavoro nel calcolo del TFR (trattamento di fine rapporto) e di tutte le spettanze maturate dal lavoratore/lavoratrice alla data di chiusura del rapporto di lavoro.

Per il lavoratore domestico, il TFR ammonta all'incirca ad una mensilità per ogni anno di lavoro. Tale quota sarà pagata, in proporzione al periodo lavorato, al termine del rapporto di lavoro. Sono previsti casi eccezionali per la liquidazione di una parte del TFR a rapporto di lavoro ancora in corso (acquisto prima casa, spese mediche).

Busta paga, tredicesima e ferie

OmniaMultiServizi assiste il datore di lavoro nella gestione dei prospetti paga mensili, elaborando i dati sulla base della dichiarazione del datore di lavoro e del lavoratore.

La busta paga emessa conterrà il calcolo di eventuali giorni di ferie, malattia, straordinari, assenze e permessi non retribuiti, trattenute dei contributi Inps a carico del lavoratore, oltre al calcolo della tredicesima e alla predisposizione del CUD.

Contributi previdenziali

Il pagamento trimestrale dei contributi va effettuato utilizzando il avviso di pagamento pagoPA, che viene spedito al datore di lavoro dalla sede INPS di competenza entro il termine della scadenza dei pagamenti. L'avviso di pagamento pagoPA inviato dall'INPS viene elaborati sulla base di un trimestre lavorato in maniera completa, senza eventuali assenze non retribuite o altre variazioni.

La contribuzione dei lavoratori domestici va versata:

  • dal 1° al 10 aprile, per il primo trimestre; 
  • dal 1° al 10 luglio, per il secondo trimestre; 
  • dal 1° al 10 ottobre, per il terzo trimestre; 
  • dal 1° al 10 gennaio, per il quarto trimestre. 

Quando il giorno della scadenza è un giorno festivo il termine slitta al giorno successivo.
I versamenti possono essere effettuati:

  • dalla sezione Pagamento dei lavoratori domestici del sito Inps 
  • dalla App IO
  • presso banche, uffici postali e altri istituti di pagamento (anche denominati PSP – Prestatori di Servizi di Pagamento), aderenti al circuito PagoPA.

Il Caf Cisl può verificare la correttezza del calcolo ed eventualmente rielaborare l'importo se nel frattempo sono variate le condizioni del rapporto di lavoro.

Prestazioni assistenziali

OmniaMultiServizi offre assistenza e consulenza per accedere alle prestazioni pensionistiche e assicurative a carico di INPS, INAIL e del Sistema Sanitario Nazionale (assistenza medica, farmaceutica, ospedaliera, ambulatoriale, specialistica), a cui il lavoratore ha diritto se il datore di lavoro effettua regolarmente i versamenti contributivi all'INPS, e se in possesso dei requisiti di legge.

Prestazioni INPS

  • Assegno per il nucleo familiare
  • Indennità di disoccupazione
  • Indennità di maternità
  • Indennità antitubercolosi
  • Cure termali
  • Assegno di invalidità
  • Pensione di inabilità
  • Pensione di anzianità
  • Pensione di vecchiaia
  • Pensione ai superstiti o di reverisibilità

Prestazioni INAIL

  • Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta
  • Rendita per inabilità permanente
  • Rendita ed assegno una tantum ai superstiti in caso di morte

Altre prestazioni particolari connesse all'infortunio:

  • Fornitura di protesi e presidi ortopedici
  • Cure idrofangotermali e climatiche
  • Cure mediche e chirurgiche
  • Cure ambulatoriali in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale

Servizio Sanitario Nazionale

Assistenza sanitaria (medica, farmaceutica, ospedaliera, ambulatoriale, specialistica)

Agevolazioni fiscali

Il datore di lavoro che versa regolarmente i contributi all'INPS per colf o assistenti familiari può usufruire di agevolazioni fiscali.

I contributi obbligatori versati per le colf e per gli addetti all'assistenza possono essere dedotti dal proprio reddito per un importo massimo di 1.549,36 euro l'anno. L'importo massimo deducibile è fisso e non varia in base ai redditi dichiarati.

Per gli addetti all'assistenza di persone non autosufficienti, il datore di lavoro può detrarre dall'imposta lorda il 19% delle spese sostenute, per un importo massimo di 2.100 euro l'anno. La detrazione spetta al soggetto non autosufficiente o ai familiari che affrontano la spesa.Per usufruire dell'agevolazione, sono necessari il certificato medico che attesti la condizione di non autosufficienza, da esibire a richiesta dell'amministrazione finanziaria, e le ricevute delle retribuzioni erogate, firmate dall'assistente familiare. Si può usufruire della detrazione se il reddito complessivo è inferiore a 40.000 euro e la deduzione fiscale per la colf si può sommare alla detrazione prevista per l'assistente familiare e viceversa.

OmniaMultiServizi predisporrà la dichiarazione sulle somme erogate durante l'anno, necessaria per ottenere l'agevolazione. 

CAs.sa.colf

Federazioni di categoria e parti datoriali hanno messo a disposizione dei lavoratori e dei datori di lavoro un ulteriore strumento per fornire, oltre alle garanzie degli enti previdenziali, prestazioni assistenziali per migliorare la tutela socio-sanitaria e garantire così diritti e professionalità del servizio di collaborazione domestica.

Copertura della responsabilità civile per i datori di lavoro

I datori di lavoro potranno usufruire di una garanzia in caso di infortuni subiti dai dipendenti che sarà operativa anche per il così detto "rischio in itinere" riconosciuto dall'Inail. Nel dettaglio, la CAS.SA.COLF garantisce il datore di lavoro per il caso di infortunio di cui il prestatore di lavoro o, nell'ipotesi di morte, i suoi beneficiari o soltanto alcuni di essi avanzino nei confronti del datore di lavoro stesso pretese a titolo di responsabilità civile e si obbliga a tenere indenne il datore di lavoro domestico iscritto alla CAS.SA.COLF, fino al limite di 50.000 € annui, di quanto sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile.

Rischi e sanzioni

La Direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro, in ordine all'impiego di lavoratori domestici a nero, ha stabilito una serie di sanzioni, amministrative e civili.

Cosa succede se...

Non si comunica l'assunzione o cessazione all'Inps

Il datore di lavoro ha l'obbligo di comunicare all'Inps l'assunzione e anche l'eventuale trasformazione o cessazione del rapporto di lavoro. Se il datore di lavoro omette o ritarda la comunicazione obbligatoria all'Inps, deve pagare una sanzione amministrativa al Centro per l'Impiego che va da 200 a 500 euro per ogni lavoratore.

Non si iscrive il lavoratore all'Inps

Inviando la comunicazione all'INPS all'atto dell'assunzione, il lavoratore viene iscritto all'ente previdenziale. Se il datore di lavoro non invia la comunicazione obbligatoria di assunzione, il lavoratore non viene iscritto. In questo caso, la Direzione Provinciale del Lavoro può applicare al datore di lavoro una sanzione che va da 1.500 euro a 12.000 euro per ciascun lavoratore "in nero", maggiorata di 150 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo, cumulabile con le altre sanzioni amministrative e civili previste contro il lavoro nero.

Non si pagano i contributi

Nel caso di "lavoro nero" (lavoratore assunto senza Comunicazione e senza iscrizione all'Inps) la legge prevede che, per l'omesso pagamento dei contributi di ogni lavoratore, il datore di lavoro debba pagare le sanzioni civili al tasso del 30% in base annua calcolate sull'importo dei contributi evasi con un massimo del 60% ed un minimo di 3.000 euro, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata. Quindi, anche per una sola giornata di lavoro "in nero", il datore di lavoro può essere punito con la sanzione minima applicabile di 3.000 euro.
Questa sanzione civile è cumulabile con le sanzioni amministrative per la mancata comunicazione e per la mancata iscrizione all'Inps nei termini stabiliti.

Si pagano i contributi in ritardo

Il versamento tardivo dei contributi comporta per legge l'applicazione al datore di lavoro di sanzioni pecuniarie da parte dell'Inps, al tasso vigente alla data di pagamento o di calcolo (attualmente pari al 6,50% in base annua) e per un massimo del 40% sull'importo dovuto nel trimestre o sulla cifra residua da pagare. Questo tasso di interesse si applica a condizione che il datore di lavoro effettui spontaneamente il versamento entro i 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi, prima di contestazioni o richieste da parte di Inps, Inail e Ispettorato del lavoro. Se questo termine non viene rispettato si ricade nel caso dell'evasione contributiva, sanzionata con un'aliquota del 30% in base annua sull'importo evaso nel trimestre.

Il lavoratore non ha il permesso di soggiorno

A queste sanzioni si aggiungerà l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

Che cosa sono i modelli INPS

Modello Acc. As/Ps

Sei titolare di assegno o pensione sociale?

Al Caf Cisl puoi ricevere assistenza gratuita per la compilazione del modello ACC. AS/PS ACCertamento (Assegno Sociale / Pensione Sociale) e la trasmissione all'INPS.

Nel modello ACC. AS/PS si dichiara la residenza stabile e continuativa in Italia. Per i soli titolari di assegno sociale sarà necessario dichiarare anche se vi è stato un periodo di ricovero in istituto o meno.

I pensionati titolari di pensione sociale e assegno sociale devono trasmettere all'INPS una dichiarazione di responsabilità, accompagnata da:

  • Documento d'identità del titolare, del tutore (se presente)
  • Documento d'identità dell'eventuale persona delegata e relativa delega firmata
  • Lettera inviata dall'INPS contenente la matricola

Per i modelli ACC. As andranno indicati eventuali periodi di soggiorno all'estero nell'anno richiesto.

Acc.as/ps

Sei titolare di assegnoo pensione sociale?
Da OmniaMultiServizi puoi ricevere assistenza gratuita per la compilazione del modello ACC. AS/PS
ACCertamento (Assegno Sociale/Pensione Sociale) e la trasmissione all'INPS.

A chi è destinato
Sono tenuti a presentare ogni anno il modulo ACC.AS/PS (ACCertamento Assegno Sociale / Pensione Sociale) i titolari di pensione sociale o assegno sociale.

Cosa si dichiara
Nel modello ACC.AS/PS si dichiara la residenza stabile e continuativa in Italia. Per i soli titolari di assegno sociale sarà necessario dichiarare anche se vi è stato un periodo di ricovero in istituto o meno.

Chi può sottoscrivere la dichiarazione

I modelli di dichiarazione possono essere sottoscritti dal dichiarante o dall’eventuale tutore/curatore.

Chi può presentare la dichiarazione
La consegna del modello al Caf Cisl può essere effettuata anche da un delegato. In quest’ultimo caso andranno esibiti la delega e i documenti di identità del dichiarante e del delegato. Anche in caso di delega alla consegna, il modello deve essere firmato dal dichiarante/tutore.

Come presentare la dichiarazione
Il modello può essere presentato rivolgendosi al Caf Cisl che assisterà gratuitamente l’interessato nella compilazione e dopo la sottoscrizione li trasmetterà telematicamente all’INPS.

Quali documenti portare

  • Documento d'identità del titolare, del tutore (se presente)
  • Documento d'identità dell'eventuale persona delegata e relativa delega firmata
  • Lettera o altra comunicazione inviata dall'INPS contenente la matricola
  • Periodi di ricovero nell'anno, sia Istituto pubblico che privato
  • Nome dell'Istituto
  • Eventuale importo pagato
  • Periodi di soggiorno all'estero nell'anno in corso e precedente

Per quanto tempo conservare i documenti
Il dichiarante dovrà conservare la sua copia delle dichiarazioni di responsabilità e la relativa documentazione per 10 anni.

Contratti di locazione

Cosa possiamo fare per te

Puoi rivolgerti alle sedi CAF per redigere il contratto di locazione (nelle tipologie ordinario, agevolato e transitorio), compilare e trasmettereil modello RLI, calcolare le imposte dovute. Siamo inoltre in grado di assisterti negli adempimenti successivi quali proroghe, risoluzioni anticipate, pagamento delle annualità successive, subentri e per orientare il contribuente per l'opzione più vantaggiosa sulla scelta del tipo di tassazione, ordinaria o "cedolare secca".

 

Registrazione contratti di affitto

Tutti i contratti di locazione e affitto di beni immobili (compresi quelli relativi a fondi rustici) devono essere obbligatoriamente registrati dall’affittuario (Conduttore) o dal proprietario (Locatore) qualunque sia l’ammontare del canone pattuito. L’unico caso in cui non c’è l’obbligo di registrazione è relativo ai contratti che non superano i 30 giorni complessivi nell’anno.
La registrazione dei contratti di locazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di stipula o dalla sua decorrenza (se anteriore) e può avvenire nei seguenti modi:
A) utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia,modalità obbligatoria per gli agenti immobiliari e i possessori di almeno 10 immobili, facoltativa per tutti gli altri contribuenti, purché abilitati ai servizi telematici;
B) richiedendo la registrazione in ufficio; in questo caso è necessario recarsi presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate e compilare il modello RLI;
C) incaricando un intermediario abilitato (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.) o un delegato.

I nuovi contratti di locazione devono contenere una clausola con la quale il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione circa l'Attestazione della Prestazione Energetica dell'edificio (APE). La copia dell'APE deve essere, inoltre, allegata al contratto, fatta eccezione per i casi di locazione di singole unità immobiliari (Dl 145/2013), nel caso di affitto di beni immobili diversi dall'uso abitativo (negozi, uffici ecc). non è invece necessario per l'affitto di box auto, garage, cantine ecc.

Imposta di registro

L'imposta di registro che grava sui contratti di locazione ordinari (senza opzione per la "cedolare secca") è pari al 2% del canone annuo con un minimo di imposta pari ad euro 67,00; è inoltre dovuta l'imposta di bollo, variabile dal numero di pagine e di copie del contratto, con un minimo di 32,00 euro.

Nel caso di contratti agevolati l'imposta del 2% si calcola sul 70% del canone annuo. L'imposta di bollo è assolta per intero.

Nel caso dei contratti ordinari, sia a canone libero che agevolato, locatore e conduttore dovranno, entro 30 giorni dalla scadenza annuale del contratto corrispondere l'imposta di registro del 2% sul canone annuale. A differenza della prima registrazione e della proroga, l'imposta da versare è pari al 2% qualunque sia il suo ammontare, senza essere ragguagliato all'imposta minima (67,00 euro).

I contratti agevolati, o a canone concordato, riguardano i contratti-tipo stipulati nelle 11 aree metropolitane (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia) e nei comuni con queste confinanti, nei Comuni Capoluogo di Provincia e nei Comuni definiti "ad alta densità abitativa" da una delibera del CIPE aggiornata a febbraio 2004. Il calcolo del canone concordato dipende da una serie di fattori oggettivi che dipendono dalla superficie, dalla posizione, dalla dotazione di particolari elementi costruttivi quali doppi vetri, impianto di riscaldamento autonomo, arredamento, ecc. e dai valori indicati nell'Accordo Territoriale siglato in ogni Comune ad alta densità abitativa dalle associazioni di categoria che tutelano, rispettivamente, gli interessi di proprietari immobiliari e inquilini.

Cedolare secca

La "cedolare secca" è un regime fiscale facoltativo e consiste nel pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali. Per i contratti per i quali si è optato per la "cedolare secca" non dovranno essere pagate l'imposta di registro e l'imposta di bollo, ordinariamente dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione. L'opzione per la "cedolare secca" non sostituisce comunque l'imposta di registro per la cessione del contratto di locazione.

L'opzione per "cedolare secca" può essere esercitata entro 30 giorni dalla scadenza dell'annualità, in presenza di un contratto ordinario, dandone comunicazione scritta (attraverso Raccomandata R/R) da inviare al Conduttore.

La scelta della cedolare implica la rinuncia da parte del locatore di chiedere l'aggiornamento del canone di locazione, inclusa la variazione accertata dall'Istat dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell'anno precedente.L'imposta sostitutiva si calcola applicando un'aliquota del 21% sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti.

E' prevista un'aliquota ridotta per i contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate:

  • nei comuni con carenze di disponibilità abitative, si tratta, in pratica delle 11 aree metropolitane citate in precedenza e dei comuni confinanti con gli stessi nonché gli altri Comuni capoluogo di Provincia
  • nei Comuni ad alta tensione abitativa (individuati dal Cipe).

L'aliquota per questi contratti è pari al 10%.

Il Dl 47/2014 ha disposto, infine, che la stessa aliquota sia applicabile anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali è stato deliberato, nei 5 anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (28 maggio 2014), lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi.

 
 

Documenti necessari

Documenti necessari per la registrazione di un nuovo contratto:

  • fotocopia del documento di identità e codice fiscale del Locatore/i;
  • fotocopia del documento di identità e codice fiscale del Conduttore/i;
  • estremi catastali dell'immobile/i da locatore (visura catastale) o atto (compravendita, donazione, dichiarazione di successione sentenza ecc) da cui si evincono gli estremi catastali dell'immobile da locare;
  • originale dell'Attestato della Prestazione Energetica (APE).

Documenti necessari per gli adempimenti successivi:

  • fotocopia del documento di identità e codice fiscale del Locatore/i;
  • fotocopia del documento di identità e codice fiscale del Conduttore/i;
  • copia del contratto di locazione.

Dichiarazione di variazione proprietà immobiliari

Modello da presentare presso il comune di ubicazione, in caso di variazioni - acquisto, vendita, cambio di utilizzo - di immobili, terreni o aree fabbricabili.

Contenzioso fiscale

I servizi del Caf

Nel caso di ricevimento di cartelle di pagamento che contestano il mancato pagamento, parziale o totale, di imposte o tasse, anche riferite a tributi locali, o avvisi di accertamento, è opportuno rivolgersi presso gli uffici del Caf Cisl per effettuare un primo controllo sull'esattezza della contestazione.

Nel caso in cui tali somme risultassero non dovute, i nostri uffici sono in grado di assistere il contribuente nella predisposizione e presentazione delle istanze che si rendessero necessarie. È possibile ottenere inoltre la stessa assistenza e consulenza anche nel caso di richieste di rimborso per imposte pagate in eccesso e non dovute.

È fondamentale, per questo tipo di pratica, la tempestività nel rivolgersi ai nostri uffici, per evitare il rischio di perdere il diritto a presentare ricorsi o istanze per decorrenza dei termini.

Comunicazione di irregolarità

Comunicazione di irregolarità

I controlli sulle dichiarazioni sono effettuati dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate.
In conformità a quanto previsto dallo Statuto del contribuente, l’Amministrazione, a fronte dei controlli eseguiti, emette delle comunicazioni per rendere noti i risultati dei controlli ai contribuenti interessati.

Se il controllo non ha riscontrato nessun errore, al contribuente sarà inviata una comunicazione di regolarità. Fanno eccezione i contribuenti che hanno presentato il modello 730 ai quali non viene inviata tale comunicazione perché le dichiarazioni risultano regolari nel 99% dei casi.

Se è stato riscontrato un errore l'Agenzia emette una comunicazione di irregolarità che consente al contribuente di sanare in via bonaria eventuali incongruenze, ed evitare l'emissione delle cartelle e il relativo contenzioso. Solo se il contribuente non risponde alla comunicazione oppure se l'ufficio, dopo aver verificato ulteriori documenti presentati, conferma l'indebito e il contribuente non provvede al pagamento di quanto richiesto, si avvia la procedura di riscossione.
Il contribuente che riceve una comunicazione di irregolarità, deve verificare la fondatezza della pretesa tributaria.

Se il contribuente riconosce la validita della contestazione può regolarizzare la propria posizione. La regolarizzazione deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione o della comunicazione definitiva. La regolarizzazione si concretizza con il pagamento dell'imposta, degli interessi e della sanzione ridotta pari al 10% in caso di controllo automatico e del 20% se si tratta di controllo formale.

Se il contribuente ritiene non fondata la pretesa tributaria derivante dal controllo può fornire la documentazione comprovante la correttezza dei dati dichiarati. Il contribuente può rivolgersi direttamente ad un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate o richiedere assistenza ad un CAF che provvedera a intrattenere i rapporti con gli Uffici dell'Agenzia.

Le cartelle esattoriali

Le cartelle esattoriali

La cartella esattoriale o cartella di pagamento è il primo strumento utilizzato dai concessionari per  il recupero del credito erariale. Non tutte le cartelle di pagamento riguardano tributi erariali di competenza dell'Agenzia delle Entrate. Molte cartelle contengono inviti a pagare somme che scaturiscono da contravvenzioni stradali, sanzioni amministrative di vario tipo, tasse comunali, contributi per iscrizione ad albi, ecc.

È necessario perciò identificare correttamente l'ente che è effettivamente responsabile dell'addebito indicato nel frontespizio della cartella per capire quale è la violazione contestata.

Le cartelle di pagamento sono notificate ai contribuenti dai concessionari della riscossione tramite i propri addetti o spedite per raccomandata e contengono l'invito a pagare entro sessanta giorni le somme “iscritte a ruolo” a carico del contribuente.

Le cartelle di pagamento contengono, tra l'altro:

  • l'indicazione dell'Ufficio emittente;
  • la descrizione degli addebiti con le relative motivazioni;
  • le istruzioni sulle modalità di pagamento;
  • nonché l'indicazione delle modalità per ricorrere.

Il pagamento

Il contribuente dopo avere controllato la cartella, se la ritiene corretta, deve effettuare entro 60 giorni il pagamento presso gli sportelli del concessionario, in banca o presso gli uffici postali.

Il contribuente in situazione di temporanea difficoltà può chiedere all'Ufficio che ha emesso il ruolo, il pagamento in forma dilazionata delle somme iscritte nei ruoli ed elencate nella cartella di pagamento. La richiesta di rateazione accompagnata da idonea documentazione, deve essere redatta in carta semplice con l'apposizione della marca da bollo e presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.

L'Ufficio, esaminata la situazione del contribuente e verificata la sussistenza dei requisiti, può concedere la dilazione fino a 60 rate ovvero sospendere la riscossione per un anno e poi concedere la dilazione fino a 48 rate. La situazione di difficoltà non deve però essere così grave da comportare, anche per il futuro, l'impossibilità di assolvere, pur se ratealmente, al debito iscritto a ruolo. Nel caso in cui venga concessa la sospensione, il debitore è tenuto a corrispondere gli stessi interessi dovuti per la rateazione. Se l'importo iscritto a ruolo è superiore a 25.822 euro, per ottenere la rateazione è necessario che il contribuente presti una fideiussione bancaria o assicurativa.

La riscossione coattiva

Una volta notificata la cartella di pagamento, se il contribuente non ha provveduto a pagare le somme iscritte entro il termine di 60 giorniil concessionario, sulla base di una autonoma valutazione e senza necessità di ulteriori avvisi, pone in essere le azioni ritenute più opportune per assicurare ovvero conseguire il recupero del credito.

A tal fine il concessionario è autorizzato dalla normativa che disciplina la riscossione coattiva

  • ad iscrivere ipoteca sui beni immobili del debitore e dei suoi coobbligati;
  • ovvero ad iscrivere il fermo amministrativo dei beni mobili registrati (ad esempio: autoveicoli);
  • Il concessionario può inoltre procedere direttamente all'espropriazione forzata;
  • dei beni immobili;
  • dei beni mobili;
  • e dei crediti anche presso terzi, nonchè delle somme dovute da terzi nell'ambito dei rapporti di lavoro (nella misura di un quinto).

Il concessionario può comunque procedere ad ogni altra azione esecutiva, cautelare o conservativa che l'ordinamento attribuisce in genere al creditore, secondo le norme del codice civile.

La contestazione delle cartelle

Se il contribuente ritiene l'addebito infondato può presentare le sue contestazioni all'ufficio impositore e chiederne l'annullamento.

In caso di mancato pagamento entro 60 giorni dalla notifica della cartella il concessionario avvia le procedure esecutive.

Se l'Ufficio riscontra che l'atto è effettivamente illegittimo è tenuto ad annullarlo in base alle norme sull'autotutela (l'autotutela è il potere che l'Amministrazione finanziaria ha di correggere un proprio atto illegittimo o infondato) e ad effettuare lo "sgravio", togliendo efficacia alla cartella e interrompendo le procedure di riscossione.

Se il provvedimento di autotutela comporta l'annullamento parziale della iscrizione a ruolo, l'ufficio competente deve comunicare tempestivamente anche l'ammontare delle maggiori imposte che restano dovute (maggiori rispetto a quanto dichiarato ma minori in relazione all'atto annullato), nonchè delle connesse sanzioni.

Se l'Ufficio non ha provveduto ad annullare la cartella in via di autotutela, il contribuente dovrà presentare ricorso alla Commissione tributaria entro 60 giorni dalla notifica.

Il ricorso alla Commissione tributaria provinciale non sospende la riscossione delle somme iscritte a ruolo, perciò il contribuente che ha presentato ricorso contro una cartella di pagamento e che ritiene di poter subire gravi danni dal pagamento prima della pronuncia della Commissione tributaria, può produrre istanza di sospensione indirizzata alla Commissione tributaria e all'ufficio locale dell'Agenzia.

Concordato e conciliazione

Concordato e conciliazione

Sono strumenti che consentono al contribuente di prevenire le vertenze con il fisco o di chiudere quelle già iniziate. Questi istituti costituiscono una soluzione economicamente vantaggiosa tanto per l'amministrazione quanto per il contribuente e mirano ad evitare che si intraprenda la strada del contenzioso.

Il concordato, anche detto accertamento con adesione, permette di patteggiare l'entità dell'imponibile sia quando si è ricevuto un accertamento, sia prima di averlo ricevuto, quando si è subito un controllo da parte dell'amministrazione.

La conciliazione permette di mettere fine ad una controversia quando è già stato presentato ricorso alla Commissione tributaria provinciale, evitando le lungaggini e le spese dei vari gradi di giudizio, ed usufruendo della riduzione delle sanzioni ad un terzo.

Il processo tributario

Se il contribuente ritiene illegittimo o infondato un atto impositivo emesso nei suoi confronti e per vari motivi non è riuscito a concordare con l’Ufficio l’annullamento parziale o totale dell’atto, può dare avvio all'iter del processo tributario. Il processo tributario inizia con la proposizione del ricorso alla competente Commissione tributaria provinciale. Il ricorso va presentato entro 60 giorni dalla data in cui il contribuente ha ricevuto l'atto contro cui intende ricorrere.

È necessario però valutare attentamente l'opportunità di intraprendere tale percorso; nella maggior parte dei casi, infatti, la presentazione di un ricorso comporta tempi rilevanti e costi aggiuntivi legati all’obbligo di farsi assistere da un difensore e al rischio di essere condannati al pagamento delle spese

Il Reddito di Cittadinanza

Il Reddito di Cittadinanza è un sussidio destinato alla fascia di popolazione che si trova sotto la soglia della povertà assoluta, che in base alla definizione dell’Istat ha a disposizione meno di 780 euro al mese. Il reddito di cittadinanza e la pensione di cittadinanza destinata agli over 67 sono integrazioni al reddito per raggiungere questa soglia.

Il reddito di cittadinanza verrà abrogato dal 1 gennaio 2024.

Dal 2023 avranno diritto a 12 mensilità i nuclei familiari dove sono presenti: minorenni o persone con disabilità o persone con più di 60 anni di età.

Verrà riconosciuto per un massimo di 7 mensilità per gli altri beneficiari, così detti "occupabili".

Chi otterrà il Reddito di Cittadinanza verrà contattato dai Centri per l’impiego e dovrà aderire a un percorso di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale, seguendo un percorso di riqualificazione professionale firmando un “Patto per il lavoro”.

I beneficiari hanno l'obbligo:

  •     di frequentare per sei mesi un corso di formazione e/o riqualificazione professionale,
  •     di accettare la prima offerta di lavoro, anche se pervenuta nei primi diciotto mesi di godimento del beneficio
  •     di frequentare corsi di istruzione per i beneficiari tra i 18 e i 29 anni che non hanno adempiuto all’obbligo scolastico

Una somma integrativa sarà riconosciuta alle famiglie che hanno al loro interno una persona diversamente abile.

Il beneficio economico sarà erogato attraverso una carta prepagata di Poste Italiane e ai suoi beneficiari sono estese le agevolazioni relative alle tariffe elettriche e gas.

Esempi di calcolo del Reddito di Cittadinanza:

  • Una persona che vive da sola avrà fino a 780 al mese di RdC: fino a 500 euro come integrazione al reddito più 280 euro di contributo per l’affitto (oppure 150 euro di contributo per il mutuo);
  • Una famiglia composta da 2 adulti e 2 figli minorenni avrà fino a 1.180 euro al mese di RdC: fino a 900 euro mensili come integrazione al reddito più 280 euro di contributo per l’affitto (oppure 150 euro di contributo per il mutuo);
  • Una famiglia composta da 2 adulti, 1 figlio maggiorenne e 1 figlio minorenne avrà fino a 1.280 euro al mese di RdC: fino a 1.000 euro mensili come integrazione al reddito più 280 euro al mese di contributo per l’affitto (oppure 150 euro di contributo per il mutuo);
  • Una famiglia composta da 2 adulti, 1 figlio maggiorenne e 2 figli minorenni avrà fino a 1.330 euro al mese di RdC: fino a 1.050 euro come integrazione al reddito più 280 euro di contributo per l’affitto (oppure 150 euro di contributo per il mutuo).

Dal 2023 l'eventuale quota aggiuntiva destinata all'affitto sarà pagata direttamente ai proprietari.

Chi può richiederlo

Per ottenere il Reddito di Cittadinanza occorre possedere alcuni requisiti, puoi fare domanda se:

  • L’ISEE del tuo nucleo familiare è minore di 9.360 euro.
  • Sei un cittadino italiano, di uno stato Ue o extra Ue con permesso di soggiorno di lungo periodo. Hai avuto la residenza in Italia per almeno 10 anni di cui gli ultimi due senza interruzioni.
  • Hai un patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro, che può essere incrementato in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare (fino a 10.000 euro e 1.000 euro in più per ogni figlio oltre il secondo) e in caso di eventuali disabilità (5.000 euro in più).
  • Hai un patrimonio immobiliare non superiore a 30.000 euro, esclusa la prima casa.
  • Hai un reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui moltiplicato per la scala di equivalenza. La soglia del reddito è elevata a 7.560 euro ai fini dell’accesso alla Pensione di Cittadinanza e a 9.360 euro nei casi in cui il nucleo familiare risieda in una abitazione in affitto.
  • Nessun componente del nucleo familiare è intestatario di autoveicoli immatricolati negli ultimi sei mesi che salgono a 2 anni se >1600 cc. o moto > 250 cc.  (eccetto agevolazioni per disabilità).

Come si presenta la domanda

La domanda per il Reddito di Cittadinanza può essere presentata in tutte le sedi Caf Cisl. Al momento della richiesta, dovrai avere l’Isee

L’INPS ti contatterà via email o sms verso la fine del mese successivo a quello della presentazione della domanda, per comunicarti se la richiesta è stata accolta.

Dopo qualche giorno Poste Italiane ti darà l’appuntamento per ritirare la carta prepagata, carica dell'importo del benificio spettante.

L'obbligo di presentazionde della DID - Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, verrà gestito direttamente da INPS all'accettazione della domanda.
Attenzione: Se percepisci il Reddito di Cittadinanza hai l’obbligo di comunicare all’Inps ogni variazione che comporti la perdita dei requisiti economici, relativi a reddito, patrimonio immobiliare o al possesso di beni durevoli (macchine, moto, imbarcazioni) entro 15 giorni.
Puoi rivolgerti al Caf Cisl anche per il modello di variazione dei requisiti.

Quando si perde il diritto al RdC?

Si perde il diritto al Reddito di Cittadinanza per l'intero nucleo familiare se i beneficiari non rispettano l'obbligo:

  • di frequentare per sei mesi un corso di formazione e/o riqualificazione professionale,
  • di accettare la prima offerta di lavoro
  • di frequentare corsi di istruzione per i beneficiari tra i 18 e i 29 anni che non hanno adempiuto all’obbligo scolastico,
  • di comunicare le variazioni di lavoro o del nucleo familiare e di presentare l’Isee aggiornato.

Ricordati che se percepisci il Reddito di Cittadinanza hai l’obbligo di comunicare all’Inps entro 15 giorni ogni variazione  che comporti la perdita dei requisiti economici, relativi a reddito, patrimonio immobiliare o al possesso di beni durevoli.
Anche per questa comunicazione OmniaMultiServizi è a tua disposizione!

Servizi di trascrizione

 

La trascrizione è la formalità attraverso la quale si dà pubblicità ad un atto che trasferisce o costituisce diritti reali di godimento su un bene immobile. Da un’indagine del CAF, condotta su alcuni territori, è risultato che quasi il 50% degli atti giudiziari non risulta trascritto. Questa non continuità delle trascrizioni, viene scoperta quando si procede alla stipula o alla redazione di atti successivi alla sentenza (successioni, donazioni, atti di compravendita ecc).

Ad esempio, atti che è possibile trascrivere presso le competenti Conservatorie Immobiliari rivolgendosi al Caf comprendono:

ATTI TRA VIVI: trascrizione e voltura catastale del verbale di separazione consensuale con assegnazione beni, o del  verbale di mediazione che accerta l’usucapione;

DOMANDE GIUDIZIALI: trascrizione domanda giudiziale di accertamento diritti reali, di accertamento giudiziale sottoscrizione atti, di divisione giudiziale;

ATTI GIUDIZIALI: trascrizione e voltura catastale di decreto di trasferimento immobili, ordinanza di approvazione del progetto di divisione, sentenza di acquisto per usucapione, divisione o traslativa, verbale di conciliazione costitutivo o modificativo di diritti reali.

Servizi catastali

 

Rivolgendosi al Caf è possibile aggiornare i dati catastali e correggere eventuali errori nei dati dell’immobile o della persona a cui questo è intestato, come indirizzo, inesattezze nella consistenza (vani o mq), dati anagrafici diritti e quota di possesso.

Di solito si viene a conoscenza di anomalie che riguardano il patrimonio immobiliare in circostanze quali la presentazione di variazioni IMU, nel preparare i documenti per la dichiarazione di successione o spesso durante la dichiarazione dei redditi, è quindi un servizio che completa  e integra l’assistenza offerta dal Caf Cisl, offrendo all’utente la soluzione del problema nel momento stesso in cui ne viene a conoscenza.

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